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pater familias

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3.1. Ragione dell’obbligatoria attuazione della coemptio a<br />

fini testamentari.<br />

Alla necessità di questo particolare impiego dell’antico<br />

istituto Watson da la sola spiegazione che ritengo<br />

plausibile: il tutore che non era heres della donna non<br />

poteva acconsentire al testamento, poiché la tutela dei<br />

diritti ereditari dei successori ab intestato della tutelata era<br />

assoluta. Tuttavia il consenso del tutor sarebbe stato<br />

efficace in caso di coemptio; a questo deve aver pensato la<br />

giurisprudenza quando escogitò di sfruttare l’effetto<br />

estintivo dei legami agnatizi, già proprio della coemptio,<br />

con il fine di eliminare l’unico vero ostacolo che impediva<br />

alla donna ingenua di testare: l’avere dei successibili ab<br />

intestato 411 . L’unico effetto che permaneva anche dopo il<br />

completamento della procedura fiduciaria era il mutamento<br />

dello status familiae: la mulier aveva reciso i rapporti di<br />

agnazione, subendo una capitis deminutio minima, senza<br />

entrare in una nuova familia 412 . La remancipatio e la<br />

manumissio ripristinavano lo status di sui iuris iniziale ma<br />

non i legami familiari. Ritengo corretta questa<br />

ricostruzione, ma è necessario confutare le altre prospettate<br />

dalla dottrina meno recente.<br />

Secondo Schupfer 413 l’unico requisito che fu sempre<br />

richiesto alla donna per far testamento era il consenso del<br />

suo tutore all’atto. Egli ritiene quindi che la coemptio<br />

411 Cfr. anche MONACO L., Hereditas, cit., 180.<br />

412 Questa era l’anomalia rispetto alla coemptio matrimonii causa,<br />

ma ciò non deve sorprendere; basta considerare che la coemptio<br />

fiduciaria mirava a uno scopo diverso rispetto a quella matrimonii<br />

causa.<br />

413 SCHUPFER, La famiglia secondo il diritto romano, I, cit., 105<br />

ss.<br />

181

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