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pater familias

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EPILOGO<br />

A conclusione della presente ricerca, si vuole sottolineare<br />

un aspetto a cui si è più volte accennato nel corso della<br />

trattazione. Esiste una contrapposizione netta tra la dottrina<br />

che non attribuisce capacità giuridica e d’agire alla donna<br />

ab antiquo, la quale pensa che nei primi secoli di Roma la<br />

tutela fosse un istituto analogo alla patria potestas, e gli<br />

studiosi che, invece, pensano che la mulier sia stata<br />

soggetto di diritti fin dai primordi dello ius civile, i quali<br />

definiscono la tutela come istituto esercitato su persone sui<br />

iuris atto a salvaguardare esclusivamente gli interessi<br />

patrimoniali della famiglia agnatizia.<br />

Si è detto che la tutela dei primi secoli per la dottrina<br />

tradizionale era caratterizzata da “connotati potestativi”<br />

come espressione riassuntiva di “una patria potestas<br />

agnatizia su donne puberi prive di <strong>pater</strong> <strong>familias</strong>”.<br />

Chi crede alla natura patrimoniale ha rifiutato tale<br />

definizione dell’istituto tutelare, non ammettendo che la<br />

donna, per secoli, non sia stata titolare di diritti. Quindi la<br />

dottrina più recente, in merito alla natura e alla funzione<br />

della tutela muliebre, tende a contrapporre la concezione<br />

potestativa dell’istituto alla connotazione funzionale<br />

abbinata allo scopo patrimoniale della tutela.<br />

A mio modo di vedere, però, questa antitesi è fuorviante.<br />

Tant’è che anche chi pensa che le donne siano state<br />

sottoposte a tutela intesa come istituto su persone sui iuris<br />

non prima dell’epoca medio repubblicana non nega che la<br />

tutela sia nata a salvaguardia degli interessi patrimoniali<br />

degli agnati, anzi fatica a credere che le donne fossero sui<br />

iuris ed ammesse alla successione proprio per la<br />

preminenza della necessità di mantenere integro il<br />

patrimonio della familia communi iure. Quindi sarebbe più<br />

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