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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI101strato in maniera incontrovertibile che l’unico modo efficace di combatterela criminalità delle imprese è di adottare un sistema sanzionatorio misto,che combini l’impiego di sanzioni di diversa natura (pecuniarie, interdittive,ripristinatorie, stigmatizzanti, ecc.)( 246 ).Per di più, la vocazione all’ineffettività dell’art. 25-ter risulta aggravatada altri due fattori: 1) l’infimo livello dei limiti edittali – in quanto calibratisulla gravità insédelle singole fattispecie penali presupposto – che caratterizzale sanzioni pecuniarie previste per l’ente in relazione ai reati societari(247 ) (vizio che in verità contraddistingue anche i limiti edittali di cuiagli artt. 24 e 25( 248 )), nonché la ridotta escursione tra minimo e massimoche impedisce ogni commisurazione da parte del giudice( 249 ); 2) la ‘‘depenalizzazionedi fatto’’ dei reati societari realizzata con il d. lgs. n. 61/2002( 250 ) – impedendo a monte la configurabilità della responsabilità pe-rimbalzo su terzi innocenti (lavoratori, familiari, ecc.), che rappresenta una conseguenza inevitabiledel ricorso al diritto <strong>penale</strong>, dall’altro lato, per i soci di minoranza gli effetti negativiprodotti dalle sanzioni interdittive rientrano nel rischio di impresa che essi si sono assuntientrando a far parte della società (cfr. A. Alessandri, Reati d’impresa, op. cit., 52; Id., Commento,op. cit., 144; E. Dolcini, Principi costituzionali, op. cit., 22; D. Pulitanó, op. ult.cit., 421 s.; C. De Maglie, L’etica e il mercato, op. cit., 313). Nel tentativo di dare una giustificazionerazionale alla scelta del legislatore si è altresì ipotizzato che l’esclusione delle sanzioniinterdittive in relazione ai reati societari possa essere stata indotta dalla carente determinatezzache caratterizza i presupposti applicativi (rilevante entità del profitto e gravità dellecarenze organizzative dell’ente) di tali misure: in tal senso cfr. F. Giunta, op. cit., 28.( 246 ) In argomento v. C. De Maglie, op. ult. cit., 34 ss., 337.( 247 ) Al riguardo si deve però tenere conto del fatto che la legge 28 dicembre 2005, n.262 di riforma del sistema di tutela del risparmio – oltre a inserire tra i reati societari per cuirisponde l’ente la nuova fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629-bis c.c.) – prevede, all’art. 39 comma 5, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie di cuiall’art. 25-ter.( 248 ) Lo rileva correttamente A. Carmona, op. ult. cit., 1011 ss.( 249 ) Cfr. C.E. Paliero, op. ult. cit., 60 s.; C. Piergallini, op. ult. cit., 107. Contra v.S. Putinati, La responsabilità, op. cit., 83 s., il quale non ritiene la sanzione pecuniaria unasanzione ‘‘manifesto’’, priva del contenuto affittivo necessario a svolgere una funzione di preventiva.( 250 ) Tale riforma è stata giustamente definita come «la riforma <strong>penale</strong> italiana che haforse suscitato il maggior numero di critiche, dal dopoguerra ad oggi, sia tra i tecnici chenell’opinione pubblica» (C.E. Paliero, op. ult. cit., 47). Tra le tante voci critiche che si sonolevate in dottrina nei confronti del d. lgs. n. 61/2002 cfr., a titolo meramente esemplificativo,A. Alessandri, La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto <strong>penale</strong> societario, inCorr. giur., 2001, 1365 ss.; Id., Alcune considerazioni generali sulla riforma, in AA.VV., Ilnuovo diritto <strong>penale</strong> delle società, op. cit., 3 ss.; A. Crespi, Le false comunicazioni sociali:una riforma faceta, inRiv. soc., 2001, 1365 ss.; Id., Il falso in bilancio e il pendolarismo dellecoscienze, ivi, 2002, 449 ss.; L. Foffani, Rilievi critici in tema di riforma del diritto <strong>penale</strong>societario, inDir. pen. proc., 2001, 1197 ss.; F. Giunta, La riforma dei reati societari ai blocchidi partenza. Prima lettura del d. legisl. 11 aprile 2002, n. 61,inStudium Juris, 2002, 695 ss.e 833 ss.; G. Marinucci, Falso in bilancio: con la nuova legge avviata una depenalizzazione difatto, inGuida al diritto, 2001, n. 45, 10 ss.; Id., ‘‘Depenalizzazione’’ del falso in bilancio con

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