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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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138SAGGI E OPINIONIricoloso per il conseguimento della verità. Ciò non significava rinunciare aperseguire l’accertamento dei fatti: «Non potendo però una norma generaleservire a tutti i casi, viene commesso al R. tribunale d’Appello di prescrivereall’uopo li mezzi opportuni per superare l’ostinazione de’ rei, ondela giustizia non ne risenta pregiudizio da quella»( 109 ).Le norme di Giuseppe II si collocano a metà tra quanto disposto daMaria Teresa, prima di lui, e il superamento della visione cristallizzatadel processo <strong>penale</strong>. Ne sortisce un risultato in bilico tra rifiuto dell’anticoed esitazione verso il nuovo che avanza. Da un lato il sovrano sembra invitareil giudice a fare a meno dell’imputato come strumento di prova: la suaparola, secondo l’Imperatore austriaco, può essere la conferma delle informativeacquisite, può rafforzare il quadro probatorio, ma non deve più essereconsiderata indispensabile. L’invito è di ‘costruire’ solidi processi, nondi fabbricare castelli accusatori così fragili da essere spazzati via dal silenzio.Si vuole, insomma, assicurare il corso della giustizia indipendentementedal comportamento che l’imputato riterrà di tenere.Una vittoria? Non completamente. Si tratta quasi più di un’enunciazionedi intenti che di una vera informativa di principio dell’intero processo.Perché, a dispetto delle ottime premesse, con lo stile enfatico che a volte contraddistingueil frasario giuridico dei codici austriaci, si afferma altresì chequalora l’interrogato ricusi di spiegare, e non appaghi il bisogno di conoscenzadella giustizia con congrue e sincere risposte, lo si deve ammonire affinchéparli. E se l’ostinazione permane, i giudici, in linea con la soluzione giàadottata dalla Constitutio Theresiana, sono invitati a fare relazione al tribunaled’appello ed attendere istruzioni sulla condotta da assumere nei diversicasi, a discapito di una celere spedizione della causa( 110 ). Manca l’espressaprevisione di sanzioni, è vero, e questo segna un progresso rispetto alle stesseIstruzioni divulgate dall’Imperatore( 111 ), ma permane la preoccupazione per( 109 ) Norma Interinale cit., art. XXI, § 238, p. 131.( 110 ) Norma Interinale cit., art. XXI, § 239, pp. 131-2.( 111 ) Le Istruzioni per i Tribunali, Giudici, e Podestà sìRegi che Feudali di tutte le Curiedella Lombardia austriaca di quanto dovranno osservare nella costruzione de’ Processi Criminali(ASMi, Giustizia punitiva, p.a., cart. 6, fasc. 10), disciplina transitoria destinata a fornireun metodo giudiziario negli anni 1784-1786, fino all’entrata in vigore della Norma Interinale,lamentavano il massiccio impiego della tortura quale diretta conseguenza e riprovevole necessitàdiscendente dalla «poca esattezza e negligenza» con cui si formavano i processi criminali.Si invitavano pertanto i giusdicenti della Lombardia austriaca ad assumere con lamassima cura e diligenza tutte le informazioni possibili per disporre dei mezzi legittimi ondegiungere alla scoperta e alla punizione dei colpevoli. Tuttavia, qualora l’indiziato negava dirispondere al giudice, dopo tre diffide a desistere da tale comportamento, lo si riteneva colpevoledel delitto ascrittogli e non veniva più ascoltato. Il giudice aveva tuttavia la facoltà diconcedere all’imputato un termine massimo di 24 ore entro le quali gli era ancora consentitochiedere un’audizione: se anche queste trascorrevano vanamente «dovrà essere consideratoquale reo contumace pienamente convinto, e come tale punito secondo la disposizione di

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