12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SAGGI E OPINIONI231giudicata. Fin che vi è l’uomo, la forza immutabile della cosa giudicata èuno dei canoni necessari ed eterni dell’umanità»( 2 ).Per poter comprendere pienamente il valore e l’importanza dell’irrefragabilitàdel giudicato <strong>penale</strong> è, quindi, necessario ripercorrere, seppurbrevemente, le esperienze storiche del passato ed osservare: quandotale istituto si sia delineato; quale sia stata la sua evoluzione; e quandoabbia acquisito la maturità necessaria per affermarsi come principio fondamentalein ogni sistema processuale <strong>penale</strong>, «altera patrona generis humani»(3 ).Il concetto che i Romani avevano dell’intangibilità del giudicato <strong>penale</strong>si desume chiaramente da una famosa massima di Modestino: «Res judicatadicitur quae finem controversiarum pronunciatione judicis accipit, quod velcondemnatione vel absolutione contingit»( 4 ). Da questa definizione di‘‘res judicata’’ si può dedurre come, nel diritto romano, l’intangibilità delgiudicato producesse i suoi effetti tipici, ogni qual volta si fosse statuito soprauna accusa con una decisione giurisdizionale definitiva e irrevocabile,che ‘‘controversis finem dat’’. La definitività era un attributo che la sentenzaacquisiva quando, successivamente alla condemnatio o alla absolutio, nonpoteva essere più revocata e corretta dallo stesso giudice. «Iudex posteaquam semel sententiam dixit, postea iudex esse desint, et hoc jure utimurut qui semel vel pluris vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiamsuam non possit; semel enim male seu bono officio functus est»( 5 ). Per quantoriguarda il carattere della irrevocabilità, questo attributo in origine nonera richiesto, perché potesse operare l’autorità della ‘‘res iudicata’’; era sufficienteche la sentenza fosse definitiva. Il requisito dell’irrevocabilità sorse,infatti, con la nascita dell’istituto dell’appello. «Roma, ancora ai tempi dellarepubblica, era un popolo in via di consolidazione politica: perché essa potesseresistere alle lotte interne ed esterne occorreva il più rigoroso rispettoe la più stretta obbedienza all’autorità pubblica, ciò che non si sarebbe ottenutose i pareri resi sulle controversie giuridiche dall’autorità giudiziariaavessero potuti essere discussi e disconosciuti non solo dagli stessi magistratiin altri giudizi, bensì anche dalle parti e dai cittadini in genere. Quindiuna cosa, una volta e definitivamente giudicata, non doveva essere unaseconda volta ridiscussa e rigiudicata. Solo quando lo stato romano si fuconsolidato e fortificato poté permettere che sorgesse l’appello»( 6 ). Ma ancheallora «ne lites poenae immortales fient vitaeque hominum modus exce-( 2 ) Nicolini, Della procedura <strong>penale</strong> nel regno delle due Sicilie, Napoli, I, 1828, p. 33..( 3 ) Lucchini, Elementi di procedura <strong>penale</strong>, Firenze, 1899, p. 101.( 4 ) Modestino, libro septimo Pandectarum, l. 1, Dig. de re judicata, XLII, 1.( 5 ) L. 55 Dig. de re judicata, XLII, 1.( 6 ) Rocco, Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione <strong>penale</strong>, Roma,1932, p. 71.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!