12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

340STUDI E RASSEGNEterritorio italiano, i conditores si sono determinati a un cambiamento totalenella formulazione della norma. Si è visto, tuttavia, come la prima fattispecie(riduzione o mantenimento in schiavitù) recepisca in toto una definizionefissata – con riguardo all’ipotesi di ‘‘condizioni analoghe alla schiavitù’’ –dalla più autorevole pronuncia giurisprudenziale resa nel vigore della vecchiadisciplina. Nel formulare la seconda fattispecie (riduzione o mantenimentoin servitù), il legislatore del 2003 ha invece imitato la puntigliosa tecnicaespressiva del Protocollo addizionale di Palermo – per il vero acconcia,più che alle esigenze di una legge, a quelle di un trattato internazionale,che deve adattarsi il più possibile alle svariate tradizioni lessicali dei singoliordinamenti – ma ha in definitiva riproposto, nel nucleo essenziale dell’ipotesicriminosa, il concetto di ‘‘soggezione’’ che, secondo le elaborazioni dottrinalie giurisprudenziali consolidate negli ultimi anni di applicazione dellanorma abrogata, costituiva il connotato essenziale delle condizioni personalidisegnate dal vecchio art. 600 c.p.E allora, visto che il nuovo art. 600 non qualifica la ‘‘soggezione’’ senon mediante uno scontato connotato di continuità (difficile ipotizzare, eancor più difficile provare, una condizione di schiavitù momentanea), èutile tornare, con un minimo di approfondimento in più, airisultatiinterpretativiregistratisi con riguardo alla caratterizzazione dello stato disoggezione proprio della vecchia norma. Più di tutto ai risultati della giurisprudenza,ché la dottrina ha piuttosto rilevato la genericità della fattispecie,così rinunciando in partenza a contribuire a definirla. Quei risultatipotrebbero essere utili, visto che di ‘‘soggezione’’ si deve tuttora discutere,stavolta per indicazione espressa del legislatore, visto che il legislatoremedesimo non ha dettagliato la qualità o l’intensità della soggezione,e visto che l’individuazione di uno specifico connotato qualitativodella ‘‘soggezione’’ appare necessaria per non dilatare oltre ogni ragionevolelimite l’ambito di applicabilità delle ipotesi criminose poste nel nuovoart. 600.Peraltro va registrata fin d’ora, al fine di evitare confusioni, un’ulterioredifficoltà che è destinato a incontrare chiunque intenda distinguere ledue fattispecie del nuovo art. 600 (non rassegnandosi ad accantonare laprima): tanto la nozione di ‘‘esercizio di poteri, o attributi, corrispondential diritto di proprietà’’, quanto la nozione di ‘‘soggezione’’ erano riferiti,dalla giurisprudenza formatasi prima della novella, al concetto di ‘‘condizionianaloghe alla schiavitù’’. Se i risultati di quella elaborazione fosseroritenuti tuttora vitali, si dovrebbe chiarire se essi siano da riferire all’unao all’altra o a entrambe le nuove fattispecie.Nel vigore della vecchia norma, i tentativi di catturare l’essenza dellacondizione ‘‘di fatto’’ dello schiavo avevano raccolto prede poco sostanziose.Da un lato si ricorreva alla metafora della ‘‘reificazione’’, rilevando chelo schiavo – o colui che vive una condizione analoga alla schiavitù –è‘‘trattatocome una cosa’’ o ‘‘reificato’’. Dall’altro si sosteneva che la condizione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!