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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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66SAGGI E OPINIONIespone ad una serie di rilievi critici molto convincenti. In primo luogo, si èevidenziato come enfatizzare in questo modo la frantumazione della basemanageriale nelle moderne imprese sminuisce la concezione della personagiuridica come autonomo centro di interessi, attività e decisioni alla basedella criminalizzazione degli enti, favorendo una deresponsabilizzazionecomplessiva dell’ente collettivo( 128 ); secondariamente, si è osservato chel’insieme degli elementi concorrenti che compongono la causa di esclusionedella punibilità di cui all’art. 6 determina una formulazione normativa farraginosa,la quale – unitamente alla totale implausibilità empirico-criminosa– comporta a carico dell’ente una vera e propria probatio diabolica(si pensi alla enorme difficoltà di provare che il reato è stato commessodal soggetto apicale eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi esenza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organodi controllo( 129 )). Tale implausibilità empirico-criminosa è dimostrata dalfatto che non sembra rimanere alcuno spazio logico per la configurabilitàdell’‘‘esimente’’ de qua, dato che: o si verifica effettivamente una cesuranetta tra il comportamento dei vertici e la condotta virtuosa dell’ente,ma in tal caso è altamente probabile che la persona fisica abbia agito nell’esclusivointeresse proprio o di terzi (se non a danno dell’ente), con conseguentevenir meno – prima ancora della colpevolezza – del criterio di imputazioneoggettivo; oppure il diaframma fra i vertici e ‘‘la condotta divita’’ aziendale nasconde in realtà una collusione fra dirigenti e controllori,in cui l’adozione e l’efficace attuazione dei compliance programs si rivela esserenient’altro che un’impalcatura di facciata che può dar luogo ad ingiustificatearee di impunità( 130 ).( 128 ) Cfr. G. De Vero, op. ult. cit., 1136.( 129 ) La difficoltà di prova dell’esimente è aggravata dal c.d. management override, cioèdalla ridotta efficacia dei controlli effettuati dai subordinati sull’operato dei soggetti apicali:infatti, non è difficile per un amministratore o un dirigente costringere o indurre un dipendentea compiere o a ignorare un’operazione irregolare, soprattutto quando, a causa di unostile di direzione autocratico, i sottoposti assumono atteggiamenti poco critici, compiacenti,servili o ricattatori; in tali casi, sarà necessario dimostrare che il modello organizzativo contenevatutti gli elementi dissuasivi, persuasivi, culturali ed etici occorrenti per limitare ragionevolmenteil rischio di management override (sul punto v. S. Fortunato, La prevenzionedegli illeciti nel D. Lgs. 231/2001,inD. Davies, La prevenzione degli illeciti societari, Milano,2002, 279). Per ovviare al problema in dottrina vi è chi addirittura arriva a sostenere che «Sesi vuole evitare di rendere fittizia la prova liberatoria voluta dal legislatore e di costringere ladifesa dell’ente a trasmodare nell’accusa della persona fisica, non resta (...) che negare autonomiaalla fraudolenta elusione del modello, considerando quest’ultima eventualità implicitamentedimostrata con la prova dell’efficace adozione del modello, il quale non può certogarantire anche contro le sue elusioni fraudolente» (così F. Giunta, Attività bancaria e responsabilitàex crimine degli enti collettivi, inRiv. trim. dir. pen. ec., 2004, 9 s.).( 130 ) Cfr. G. De Vero, op. ult. cit., 1137 ss.; Id., Introduzione al diritto <strong>penale</strong>, op. cit.,111 s.; Id., La responsabilità diretta ex crimine, op. cit., 360. Similmente cfr. A. Carmona,op. cit., 212 ss., il quale chiosa affermando come «non esiste, né possa esistere, alcuna regola

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