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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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148SAGGI E OPINIONIscrivevano, di fronte al ‘silenzio malizioso’, la detenzione in una cella angusta,con l’aggravante delle catene e un nutrimento a base di pane e acquaper un mese, da somministrare in due ‘tornate’ di quindici giorni ciascunaper non provocare eccessivi danni alla salute del prevenuto. Si proseguivapoi ventilando nefandi castighi e infine gli si infliggevano venticinque colpidi staffile sul dorso nudo, raddoppiando volta per volta il numero in ragionedella ostinazione( 140 ).Neppure la proposta di modifica dell’impianto processuale per laLombardia proveniente da Giacomo Maria Anfossi nel suo Studio e primeidee per la compilazione di un nuovo codice riesce a guardare lontano( 141 ).Nell’art. 12 del progetto scompaiono le bastonature, ma all’assenza d’uncastigo fisico e corporale non si accompagna un mutamento di prospettiva.Anzi, l’autore riconosce esplicitamente nel silenzio un indizio di colpevolezza«poiché se innocente, ad esso nulla importar dovrebbe il dare le convenientirisposte alle fattegli domande». Ciò determina, di fatto, la perditadi ogni chance difensiva: «e non pertanto si procederà oltre nel suo costituto».Austria e Milano sembrano stringere sul punto una tacita alleanza, mostrandoun’identità di sentire e una comune cultura. Abolite le ignobili percosse,la concordanza ideologica di fondo è perfetta e passa costante attraverso‘filtri’ e veicoli tra loro apparentemente incompatibili o inconciliabili.Da Gabriele a Pietro Verri, da Beccaria a Maria Teresa e a Francesco I, masoprattutto dalla tradizione della prassi criminale di tardo diritto comune al‘radicale’ illuminismo asburgico uno solo è il motto, uno l’intento: punire ilrifiuto a rispondere, fondando su di esso una presunzione di responsabilità.Risulta speculare l’impianto processuale disposto per reprimere le trasgressionidi polizia. Anche qui i §§ 328 e 330 impongono all’interrogatol’obbligo di dire la verità e al giudice di preannunciare le severe misureadottabili in caso di inottemperanza al precetto( 142 ). Dalle minacce ai fatti:«se ricusa di rispondere o se le sue risposte non sono che sotterfugi estraneiall’argomento, gli si ripete l’ammonizione fattagli da principio coll’aggiun-( 140 ) Cfr. P. Rossi, Trattato di diritto <strong>penale</strong>, trad. it. con note e addizioni di E. Pessina,Torino 1859, p. 38, nt. 1.( 141 ) Sul punto v. supra nt. 6.( 142 ) L’ammonizione, ricorda Castelli, deve essere seria, ma senza che il giudice ricorraa modi bassi e ingiuriosi: è indegno di chi amministra la giustizia atterrire l’imputato facendoglicredere l’esistenza di indizi o prove simulate o allettandolo con promesse di premi o diimpunità. L’autore non può, tuttavia, che riconoscere l’indeterminatezza della disposizione:manca la precisa forma dell’ammonizione che dovrà pertanto essere «modellata sulla diversaqualità delle trasgressioni, sull’indole, condizione, carattere diverso de’ trasgressori, e finalmentesul maggiore o minore fondamento concernente il sospetto legale». L’avvertimentosarà ripetuto quante volte lo si ritiene necessario (G.A. Castelli, Manuale cit., vol. IV, Milano1834, p. 73).

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