12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI E OPINIONI115ficacia propria dell’atto considerato. Tale ammonimento «punta comprensibilmentea rendere effettivo il ius tacendi»( 16 ).Il problema, però, nasce riguardo alla citata lettera c dello stesso art.64 terzo comma. Essa infatti, per quanto circoscritta ai casi di procedimentiteleologicamente connessi ex art. 12 comma 1 lett. c del c.p.p.(«se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguireo per occultare gli altri») e a quelli di collegamento probatorio previsti dall’art.371 comma 2 lett. b («se si tratta di reati dei quali gli uni sono staticommessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevoleo ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono staticommessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se laprova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reatoo di un’altra circostanza»), escludendo l’ipotesi in cui le dichiarazioni dell’imputatosi riferiscano alla responsabilità di coimputati del medesimoreato nello stesso procedimento o in procedimenti connessi ex art. 12comma 1 lett. a c.p.p., è comunque tale da far sorgere seri dubbi sull’effettivatutela, oggi, del ius tacendi.L’ibrida( 17 ) figura di soggetti, testimoni per quanto affermano neiconfronti degli altri, imputati per ciò che li concerne in via diretta( 18 ), qualitànel passato mantenute nettamente distinte, come risulta dall’art. 348,comma 3 del Codice Rocco, induce a chiedersi se l’imputato, in relazionea dichiarazioni rese su responsabilità di terzi, possa oppure no, nel procedimentoconnesso, esercitare quello che è stato chiamato un «uso obliquodel silenzio»( 19 ). Se la norma pare indicare sul punto una risposta negativa,tracciando una distinzione tra diritto al silenzio sul fatto proprio e diritto alsilenzio sul fatto altrui, nulla è invece pacifico sul piano ermeneutico e applicativo(20 ), e non solo per la palese difficoltà di separare nettamente all’internodelle singole dichiarazioni ciò che riguarda la posizione processualealtrui e quella relativa al suo autore( 21 ), ma anche per l’evidente con-( 16 ) R. Orlandi, Dichiarazioni dell’imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto deldiritto al silenzio e restrizioni in tema d’incompatibilità a testimoniare, inIl giusto processo tracontraddittorio e diritto al silenzio, a cura di R. E. Kostoris, Torino 2002, p. 162.( 17 ) La definizione è di G.D. Pisapia, Relazione introduttiva, inLa legislazione premiale.Atti del XV Convegno Enrico de Nicola, Milano 1987, p. 34.( 18 ) Cfr., tra gli altri, A. Giarda, Le ‘‘novelle di una notte di mezza estate’’, inLe nuoveleggi penali, Padova 1987, p. 137; P. Tonini, Giusto processo, diritto al silenzio ed obbligo diverità: la possibile coesistenza, inStudi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. II Procedura<strong>penale</strong>, Milano 2000, p. 735-40.( 19 ) P. Ferrua, Il processo <strong>penale</strong> cit., p. 61.( 20 ) V. Grevi, Il diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui, inRiv.it.dir.proc.pen., 1998, p. 1136.( 21 ) Cfr. C. Conti, Le nuove norme sull’interrogatorio dell’indagato (art. 64 c.p.p.), inGiusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1º marzo 2001,n. 63), a cura di P. Tonini, Padova 2001, pp. 201-9.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!