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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE293incorrere in responsabilità da posizione non pare legato alla esclusione dellaefficacia liberatoria alla delega di funzioni, ma può essere rappresentatodall’utilizzo di criteri di valutazione della colpevolezza, sotto il profilo dellaculpa in vigilando ed in eligendo, eccessivamente rigorosi( 58 ).E neppure pare condivisibile il rilievo secondo il quale il ruolo delladelega di funzioni non può in nessun caso essere confinato esclusivamentesul piano della colpevolezza. Più precisamente, si osserva come anche nellaprospettiva soggettivistica il contenuto della posizione di garanzia del delegantemuta per effetto della delega, dal momento che si trasforma in unobbligo di sorveglianza la cui portata deve di volta in volta essere determinatain relazione a variabili come le dimensioni dell’impresa e la ragionevolezzadell’affidamento dell’incarico( 59 ).Sennonché, a ben vedere, per effetto della delega di funzioni non sembramutare tanto il contenuto dell’originario obbligo di garanzia di cui ètitolare il delegante, quanto piuttosto quello del dovere di diligenza (dellaregola cautelare) alla stregua del quale deve essere valutato l’adempimentodel delegante. È evidente come una volta che il garante originario decide diadempiere ai propri obblighi attraverso il ricorso alla delega di funzioni,cioè avvalendosi dell’opera di un incaricato, il dovere di diligenza muteràdi contenuto sostanziandosi nell’obbligo di vigilare sul comportamentodel delegato( 60 ).Piuttosto, ciò che non convince dell’impostazione soggettivistica è laricostruzione della efficacia della delega di funzioni nei confronti del delegato.Più precisamente, non persuade l’idea secondo la quale per effettodella delega di funzioni il delegato verrebbe ad acquistare un obbligo diimpedimento del reato del delegante integrato dalla violazione degli obblighidi cui quest’ultimo è titolare in via esclusiva( 61 ). In effetti, se, da un lato,non ci sono dubbi sul fatto che l’obbligo di garanzia finalizzato all’impedimentodel reato altrui può discendere anche da un atto di autonomiaprivata come è appunto la delega di funzioni( 62 ), dall’altro lato, l’impegno1976, n. 173, in Giur. pen. 1976, I, p. 297; Corte cost. 1959, n. 39, in Riv. it. dir. proc. pen.,1959, p. 915.( 58 ) Cfr. D. Pulitanò, voce Igiene e sicurezza, cit., p. 107.( 59 ) Cfr. G. Grasso, Il reato omissivo improprio, cit., p. 437; Id., Organizzazione aziendale,cit., p. 751; A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni, cit., p. 177; M. Mantovani, Ilprincipio di affidamento, cit., p. 324; P. Aldrovandi, Orientamenti dottrinali, cit., p. 700;Id., Concorso nel reato colposo, cit., p. 131.( 60 ) Sui rapporti tra obbligo di diligenza e obbligo di garanzia v. G. Fiandaca, Il reatocommissivo, cit., p. 104; G. Grasso, Il reato omissivo improprio, cit., p. 372 ss; F. Giunta,Illiceità e colpevolezza nella responsabilità <strong>penale</strong>, Padova, 1993, p. 233 ss.( 61 ) Cfr. M. Mantovani, Il principio di affidamento, cit., p. 313 ss.( 62 ) Cfr. G. Grasso, Il reato omissivo improprio, cit., p. 263 ss.; F. Giunta, La posizionedi garanzia, cit., p. 621 ss.; I. Leoncini, Obbligo, cit., p. 223 ss.; F. Mantovani, Di-

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