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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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444GIURISPRUDENZA COMMENTATAAnche in campo societario sono state elaborate linee guida, in modo particolareper la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex art. 6 d.lgs.231/01( 6 ).Si tratti di documenti variamente denominate, elaborati dalle associazioni di categoria,che essendo stati adeguatamente pubblicizzati, costituiscono importanti punti diriferimento per le imprese, specie per quelle di piccole dimensioni. Vengono a delinearsiin tal modo tutti i possibili contenuti precettivi, quanto meno le procedure fondamentalidi formazione del modello, sì da poter giungere a un solido schema operativoche solo la prassi potrà progressivamente definire e convalidare.In questa prospettiva vengono a collocarsi gli importanti documenti di Confindustria(7 ) e dell’Associazione Nazionale Bancaria, che convergono sugli anzidetti profilimetodologici, consentendo di affermare che, almeno sotto questo profilo, l’ente puòvantare un significativo e oggettivo margine di esenzione da responsabilità, nella misurain cui non gli si potrà addebitare l’adozione di un modus procedendi diverso da quellosuggerito.Le linee guida approvate da Confindustria contengono una serie di indicazioni emisure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a risponderealle esigenze delineate dal d.lgs. 231/2001.Sotto il profilo del contenuto, il modello organizzativo costituisce un vero e propriocodice di comportamento cui gli appartenenti all’ente dovranno uniformare il propriocomportamento e che codifica una serie di regole cautelari la cui violazione si tradurràin colpa specifica dell’ente.La previsione di modelli di tal fatta, di larga applicazione nell’esperienza giuridicaamericana, non è una novità assoluta nel il nostro ordinamento giuridico, essendo possibilerinvenire un precedente in tal senso, nel d.lgs. 626/94, in materia di sicurezza neiluoghi di lavoro( 8 ).Al datore di lavoro è ex lege imposto l’obbligo di adottare tutte quelle cautele indicatedal legislatore e da questi, a monte, destinate a specifici fini di tutela. La violazionedi queste regole di condotta codificate si traduce in imputazione per colpa specifica:precipuo elemento della colpa specifica è l’‘‘inosservanza di leggi, regolamenti,ordini o discipline’’, occorre cioè la violazione di una disposizione scritta che positivizzaregole di condotta prudenziali aventi la loro matrice in criteri di prudenza e di avvedutezza,la cui idoneità preventiva a prevenire il rischio è già stata vagliata dal legislatore.‘‘esse costituiscono un ulteriore aiuto, una guida appunto, per il medico nello svolgimentodel suo lavoro di assistenza, ma al tempo stesso possono essere utilizzate quale strumentodi giudizio nelle mani di coloro che sono chiamati a giudicarne la condotta’’.( 6 ) Si tratta anche in questo caso di modelli di prevenzione del rischio rappresentatodalla commissione dei reati, strutturati sulla falsa riga dei Compliance Programms anglosassoni,di cui il nostro legislatore ha onerato gli enti, nell’introdurre la responsabilità cc.dd.amministrativa da reato con il d.lgs. 231/2001. anhe questo settore, invero, si presta all applicazionedegli schemi logici fondati sul binomio ‘‘risk management’’ e ‘‘risk assessment’’ cheè alla base della emersione e della ‘‘messa per iscritto’’ delle regole cautelari non più attraversofonti di produzione nazionale, ma ad opera degli stessi ‘‘protagonisti’’ dell’attività pericolosa.( 7 ) Le linee guida di Confindustria sono reperibili sul sito www.confindustria.it.( 8 ) F. Stella, Il decreto legislative 626 e la Costituzione, Milano, 2000.

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