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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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INVIATO SPECIALE471culto del precedente e dal ruolo in concreto assunto dagli organi giurisdizionali.5. La Tavola Rotonda del Convegno, sotto la presidenza del prof.Giorgio Marinucci, infine, ha toccato, anche criticamente, i passaggi e leargomentazione più significative dei lavori congressuali.Anzitutto, il prof. Ennio Amodio ha sostenuto che nella politica delleriforme emergono almeno tre visuali distorte, che ha denominato fallacie.Per evitare la prima, ossia la fallacia della segmentazione, occorre nonesaminare isolatamente i problemi dell’appello o della cassazione, ma tenerepresente l’intero procedimento <strong>penale</strong>; bisogna, in sostanza, considerareil necessario rapporto di complementarietà tra appello e cassazione: sesi restringe, ad esempio, l’ambito dell’appello (in termini soggettivi od oggettivi)necessariamente si va ad aggravare il successivo grado rappresentatodalla cassazione.La seconda fallacia, quella delle garanzie ubiquitarie, può essere aggiratariconoscendo che le garanzie e le tecniche di accertamento che connotanoil primo grado di giudizio non debbono necessariamente riproporsinei successivi gradi di impugnazione.Il terzo vizio logico concerne, infine, le prospettive di riforma dell’appello,vale a dire l’ipotesi di trasformazione del giudice di appello in unaforma di mini-cassazione. Più precisamente, sulla base del presuppostoche, siccome nel nuovo processo il principio del contraddittorio che caratterizzail primo grado di giudizio non potrà mai attuarsi nel secondo grado,allora al giudice d’appello si vorrebbe attribuire il compito ‘‘rescindente’’,cioè il compito di annullare e rinviare in primo grado il processo per acquisirele prove: è parso ovvio, tuttavia, che questa prospettiva di riforma rischierebbedi produrre tempi irragionevoli dal punto di vista della duratadei processi.Il prof. Mario Chiavario ha ribadito, inoltre, che l’impugnazione, inlinea con l’insegnamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, deve essereconsiderata una garanzia finalizzata esclusivamente a cercare di ottenereragione quando si è avuto torto e non deve costituire uno strumentovolto a cercare di lucrare dei benefici o dei vantaggi che non si sarebberoottenuti ‘‘accettando’’ la sentenza emessa in primo grado.Al riguardo, ha precisato che le cause di estinzione del reato o dell’azionepossono sì costituire oggetto di diritto ma non possono essere consideratecomunque alla stessa stregua dei diritti fondamentali e, quindi, possonosubire una disciplina diversa, ossia una disciplina finalizzata a disincentivarecomportamenti che mirino a lucrare benefici a scapito di altridiritti o valori ritenuti fondamentali.Con specifico riferimento al problema della prescrizione, un sostegnoalla soluzione dello stesso sembra offerto dall’atteggiamento ormai cristallizzatonella giurisprudenza delle sezioni unite della cassazione a proposito

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