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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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198SAGGI E OPINIONIprogressivo attenuarsi della differenza (che dovrebbe essere ontologica estrutturale, non già fenomenica e contingente) tra guerra e diritto.Emblematica in proposito appare la situazione statunitense( 41 ), ovel’attribuzione – in virtù dei Patriot Acts del 2001 e del 2002 – al Presidentedegli Stati Uniti del potere insindacabile (e pertanto ab-soluto) di emettereprovvedimenti coercitivi nei confronti di persone od organizzazioni che egliritenga coinvolte in attività terroristiche, nonché di istituire tribunali militariad hoc per giudicare – in assenza delle garanzie del due process oflaw – gli ‘enemy combatants’ ne legittima in realtà l’esercizio di una potestàdi guerra anche all’interno del territorio statunitense, in palese violazionecon il principio montesquieuviano della divisione e della reciproca limitazionedei poteri.Si delinea così un graduale (ma non per questo meno insidioso) passaggiodal Rechtsstaat ad un Machtstaat( 42 ) in cui il diritto, lungi dal limitareil potere in funzione individualgarantistica, ne diviene il braccio armato.Del resto, in nome della crociata contro gli ‘Stati canaglia’ si è pretesodi legittimare l’istituzione di un sistema carcerario globale, esteso da Guantanamoagli Usa, dall’Afghanistan all’Iraq, ove si praticano sistematicheviolazioni dei diritti fondamentali dei detenuti – la cui qualifica di enemycombatants e criminals è ritenuta sufficiente alla privazione degli status diprigionieri come anche di detenuti, cui i trattati internazionali riconosconoessenziali garanzie –. Ridotti al rango di non-persone, gli ‘enemy aliens’ divengonosoggetti ad uno specifico sottosistema dell’ordinamento <strong>penale</strong>,autoreferenziale e retto da codici e logiche di guerra. Sembra così profilarsiuno ‘‘stato di polizia globale, all’insegna di un maccartismo parimenti globaleche rinnova nella patria dell’habeas corpus e delle libertà civili il fenomenosudamericano dei desaparecidos’’( 43 ).Ora, questa involuzione illiberale (in risposta al ‘‘lutto collettivo’’) è ingran parte riconducibile al ruolo, giocato dall’ordinamento statunitense,malgrè soi, di parte immediatamente ‘offesa’ dagli eventi dell’11 settembre2001 ed alla conseguente dimostrazione di vulnerabilità del proprio sistema;fattori che hanno agito in senso catalizzatore rispetto a tendenze( 41 ) Che presenta peraltro notevoli analogie con la situazione ordinamentale britannica,a seguito dell’emanazione del Crime and Terrorism Act del 14 dicembre 2001.( 42 ) L’espressione è diC. Prittwitz, Derecho penal del enemigo?, inS. Mir Puig-M.Corcoy Bidasolo (dir. por), La politica criminal en Europa, Barcelona, 2004, 107 ss.. Inargomento, cfr. altresì A. David Aponte, Guerra y derecho penal de enemigo, Santa Fé deBogotà, 1999; nonché Id., Krieg und Feindstrafrecht, Baden-Baden, 2004, passim; A. M.Dershowitz, Rights from wrongs. A secular theory of the origin of rights, New York,2004, spec. 84 ss..( 43 ) Così, con la consueta eleganza, L. Ferrajoli, Le libertà nell’era del liberismo, inQG, 2004, 339; S. Butler, Precatious life. The powers of mourning and violence, London-New York, 2004; S. Derrida, Voyous, Paris, 2003.

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