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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE331ritto di proprietà sulla cosa( 49 ), altre volte viene invece in considerazione ilpossesso uti dominus o la ‘‘disponibilità’’ della cosa( 50 ). Nel nostro caso, ilrichiamo all’esercizio dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà evoca,con la massima chiarezza, una situazione possessoria: in ciò si sostanzial’opzione, definitivamente fatta propria dal legislatore del 2003, favorevolealla connotazione ‘‘di fatto’’ della nozione penalistica di schiavitù.4.2. Ora, non è impossibile concepire il possesso di una ‘‘cosa’’ dellaquale non si possa acquistare la proprietà: quel genere di possesso è presoin considerazione dall’art.1145 c.c.( 51 ), e che quella disposizione ne sanciscain via generale la giuridica irrilevanza agli effetti civilistici non vale aescludere – vale anzi a confermare – la configurabilità del fenomeno sulpiano naturalistico, e la conseguente possibilità di contemplarlo e regolarloin sede <strong>penale</strong>. Il ‘‘possesso’’ dell’uomo sull’uomo non può avere alcun rilievocivilistico (in primis: non potrà produrre usucapione), ma ben può assumererilievo <strong>penale</strong> e, più specificamente, porsi come elemento costitutivodi una fattispecie incriminatrice. Nulla impedisce, del resto, di qualifi-( 49 ) Cfr., Cass., Sez. IV, 12 febbraio 1981, San Pietro, in CED Cass., rv. 150517, il S.C.rileva che ‘‘l’ultimo comma dell’art. 428 c.p. prevede la non punibilità del naufragio o dellasommersione della imbarcazione di proprietà dell’agente, se dal fatto non sia derivato in concretopericolo per l’incolumità pubblica. La norma fa riferimento al concetto di proprietà nelsenso civilistico di rapporto reale tra soggetto e cosa; rapporto che sussiste non solo allorchéla cosa appartenga ad un solo soggetto, ma anche quando sia in comunione a più persone’’.Conformemente, si veda anche Cass., Sez. I, 4 aprile 1989, Wiseman, in CED Cass., rv.183421; Cass., Sez. VI, 28 settembre 1989, Renzi, ivi, rv. 182327; Cass., Sez. III, 27 febbraio1990, Toma, ivi, rv. 183964; Cass., Sez. I, 8 luglio 1991, Mendella, ivi, rv. 187903; Cass., Sez.III, 27 novembre 1997, Ciorba, ivi, rv. 210169; Cass., Sez. VI, 5 maggio 1998, Zufolo, ivi, rv.179241; Cass., Sez. VI, 29 novembre 2001, Zaccone, ivi, rv. 220936.( 50 ) In tal senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. I, 10 febbraio 1993, Sepe, in CED Cass.,rv. 193334, a questo riguardo osserva la S.C. ‘‘ai fini della configurabilità del delitto di possessoingiustificato di valori previsto dall’art. 12 quinquies comma secondo d.l. 8 giugno1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, deve escludersi che sia il dirittodi proprietà quello condizionante l’intervento sanzionatorio, intendendosi invece il rapportodi disponibilità come situazione di mero fatto per la quale, pur al di fuori di una giuridicatitolarità di diritti sulla cosa, il soggetto tuttavia realizzi pur sempre un’autonoma utilizzazionedella stessa. (Nella specie si è esclusa la disponibilità della cosa nella situazione del comodatario,in assenza di una prova della simulazione del rapporto di comodato’’. In questi termini,si veda anche, Cass., Sez. II, 22 ottobre 1985, Cecconello, ivi, rv. 172205; Cass., Sez. II,19 novembre 1985, Bruni, ivi, rv. 171928; Cass., Sez. II, 3 marzo 1989, Barbuto, ivi, rv.182001. E, più recentemente, si veda Cass., Sez. III, 24 marzo 1998, Galantino, in CEDCass., rv. 210749, Cass., Sez. V, 17 marzo 2000, Cannella, ivi, rv. 215834; Cass., Sez. Un.,24 maggio 2004, Focarelli, ivi, rv. 228164, Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, Romagnoli, inedita.( 51 ) Cfr. ancora la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez.Un., 20 novembre 1996, Ceric, cit., p. 713 ss.) che richiama l’argomento proprio in rapportoall’esercizio sull’essere umano degli attributi del diritto di proprietà.

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