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SAGGI E OPINIONI13Se ne deve concludere che, così come si è già notato per il codice <strong>penale</strong>,neppure la disciplina generale dell’illecito amministrativo (la legge689 del 1981, eppure, era stata ritenuta in più occasioni dalla giurisprudenzacome un imprescindibile riferimento per i successivi provvedimentidi depenalizzazione( 10 )) possa trovare applicazione sul terreno della responsabilitàdell’ente, che si configura come derogatoria ed autosufficienterispetto alla prima.§ 5. Una forma normativamente ‘‘autosufficiente’’ di responsabilità?Gli interrogativi relativi alla legge applicabile portano dunque ad unaprima, abbastanza evidente conclusione: la novella del 2001 ha certamenteinteso dare vita ad una forma di responsabilità relativamente autosufficiente(se si dimentica per un attimo la sua dipendenza ‘‘da reato’’) e virtualmentesganciata dai più tradizionali paradigmi dell’illecito punitivo,sia <strong>penale</strong>, sia amministrativo( 11 ).Si tratterebbe, almeno negli intenti proclamati, si una sorta di rivoluzionedel diritto sanzionatorio, la cui autonomia formale parrebbe sottintendereun’altrettanto spiccata eterogeneità sostanziale rispetto ai modellitradizionali.La dottrina maggioritaria sembra però pensarla diversamente: fra le diverseopinioni espresse sul punto, le due correnti che paiono più seguitetendono ad accostare la forma di responsabilità in esame all’illecito amministrativoo, in senso diametralmente opposto, all’illecito <strong>penale</strong>.Gli argomenti addotti a sostegno di queste diverse scelte muovono,comprensibilmente, dalla valorizzazione delle molteplici analogie e differenzeche la responsabilità degli enti presenta con ciascuno degli anzidettiparadigmi( 12 ).I sostenitori della natura amministrativa della responsabilità pongonoD.lgs. 231 del 2001, si vedano fra gli altri, C. De Maglie, loc. ult. cit.,Pulitanò, La responsabilitàda reato degli enti: i criteri d’imputazione, inRiv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 415 s. Direcente, in una peculiare chiave d’analisi A. Nisco, Responsabilità amministrativa degli enti:riflessioni sui criteri ascrittivi ‘‘soggettivi’’ e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nellesocietà, inRiv. trim. dir. pen. econ., 2004, p. 293 s.( 10 ) Per i necessari richiami giurisprudenziali, per tutti, si veda F. Lambertucci, op.cit., p. 677.( 11 ) Sul punto cfr. D. Pulitanò, voce Responsabilità amministrativa per i reati dellepersone giuridiche, inEnc. Dir., Aggiornamento, Varese, 2002, p. 954.( 12 ) Per un quadro d’insieme delle diverse opinioni espresse si vedano, fra gli altri, O.Di Giovine, op. cit., p. 429; A.Travi, La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs 231del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo,inLe società, 2001, p. 1305; C. Piergallini,Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, inRiv. trim.dir. pen. econ., 2002, p. 598 s.

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