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SAGGI E OPINIONI123strati( 54 ), finalizzati ad istruirli in modo da vincere ogni resistenza frappostadall’indagato e «quasi insensibilmente, e contro sua voglia cavalidi bocca ora un indizio, ora l’altro, e finalmente la verità»( 55 ). L’obiettivoera quello di perfezionare una «sapiente tecnica discorsiva che solo allafine di un lungo percorso produceva i suoi effetti»( 56 ). Simili indicazioninon sono patrimonio della sola dottrina; si traducono anche in ‘manualinormativi’ inseriti in alcuni codici del tempo che trasformano in precettiimperativi semplici consigli o suggerimenti di tecniche istruttorie( 57 ).L’imputato è dunque fonte di prova nel suo processo( 58 ) in quantosoggetto informato dei fatti( 59 ). Il meccanismo inquisitorio ne fa forzosamenteun alleato per evitare di restare irreversibilmente paralizzato( 60 ).Chi è sotto inchiesta contiene in sé ‘la verità’( 61 ), a cui tende la macchina( 54 ) Tra i tanti si veda, per la loro particolare valenza ed efficacia, F. Cartari, Theoricaeet praxis interrogandum reorum libri quatuor, Venetiis 1600, lib. II, pp. 12-31; G.B. Cavallino,Actuarium practicae criminalis, §Quid agendum sequuta condemnatione pecuniariavel capitali, Milano 1587, f. 61; T. Ambrosini, Praxis criminalis cit., lib. III, cap. II, n. 4-7,pp. 135-6; Ristretto (1794) cit., pp. 47-52; T. Briganti, Pratica criminale, Napoli 1842, tit.II, § II, pp. 104-114 e tit. V, pp. 202-13.( 55 ) Ristretto (1794) cit., n. 105, p. 150.( 56 ) Così P. Marchetti, Testis contra se cit., p. 59.( 57 ) Ne costituisce un ottimo esempio il codice austriaco, in cui non è estranea un’aurapedagogica che proprio in tema di interrogatorio rivela la propria intima ambiguità. Il codicetenta qui di calibrare, in precario ed instabile equilibrio, volontà garantistica e intenti punitivi,affidando a magistrati abili nell’uso delle pratiche inquisitorie il compito di incarnare ilvolto paternalistico della legislazione conciliandolo con la capacità di condurre l’interrogatoriofino a ‘penetrare’ l’anima stessa dell’indagato. Ed è così che «un codice in qualche modogarantistico comincia a diventare terribile» (Cfr. A. Cavanna, Ragioni del diritto e ragioni delpotere nel codice <strong>penale</strong> austriaco del 1803, inCodice <strong>penale</strong> universale austriaco (1803), rist.anast., Padova 2001, pp. CCXXXV-CCCCXLV; in quest’ultima pagina si trova la citazioneriportata). Cfr. M. Sbriccoli, Giustizia criminale, inLo Stato moderno in Europa. Istituzionie diritto, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, p. 185.( 58 ) «La persona contro cui si dirige la ricerca speciale è dal processo considerata comemezzo di prova» (G. Carmignani, Teoria cit., p .69).( 59 ) Ad un imputato che qualora confessi merita fede, perché conosce meglio di chiunquealtro lo stato dei fatti, fanno riferimento G. Carmignani, Teoria cit., p. 138; C.G. Mittermaier,Teoria della prova nel processo <strong>penale</strong>, trad. it., Milano 1858, p. 167. Dello stessoparere è Bentham, per il quale le prove che si ricavano dall’accusato sono le più soddisfacentiperché le più credibili (J. Bentham, Teoria delle prove giudiziarie, trad. it., Bruxelles 1842,p. 279).( 60 ) Il problema di evitare la dispersione del sapere è sìesigenza insopprimibile per ilsistema inquisitorio, ma, come si è visto nelle pagine precedenti, è una necessità anche delnostro processo: in modi diversi rispetto al passato, in una prospettiva garantistica sconosciutaai tempi andati, all’interno di un processo che si è ormai emancipato dalla necessaria confessionedell’indagato, «la disciplina delle modalità acquisitive del sapere della persona neicui confronti si procede conserva intatta la sua fondamentale e peculiare rilevanza», a dimostrazionedi una continuità fra ieri e oggi su tematiche centrali (O. Mazza, L’interrogatorio el’esame dell’imputato cit., p. 2).( 61 ) L’imputato è visto come «una scatola umana che racchiude una verità materiale da

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