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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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470INVIATO SPECIALEdisegno organico complessivo: la ragione parrebbe risiedere nella soddisfazionedei tedeschi per il loro attuale sistema delle impugnazioni.Peraltro, il fondamentale principio della durata ragionevole del processoè utilizzato nel sistema tedesco per mitigare la pena: in questa prospettiva,infatti, il giudice sarebbe autorizzato a infliggere una pena minoreo a disporre addirittura il proscioglimento se la durata del processo, consideratoil reato per cui si procede, è parsa eccessiva. Ulteriore peculiaritàdel sistema in esame è che l’appello – peraltro poco utilizzato – è consentitounicamente per i reati meno gravi (vale a dire quelli di competenza del giudicemonocratico), in considerazione del fatto che in tali casi il processo diprimo grado è sommario e, pertanto, meno garantito. Questa spiegazione,quindi, giustificherebbe l’omessa previsione dell’appello per i processi inerentiai reati più gravi. Tali processi, infatti, essendo assistiti da maggiorigaranzie, non necessitano di un secondo giudizio di merito pieno (comel’appello): per gli stessi, pertanto, sarebbe sufficiente la previsione di uncontrollo di legittimità.Anche con riferimento al processo inglese, infine, il prof. Luca Marafiotiha sottolineato la ridotta dimensione quantitativa che assume in concretola fenomenologia delle impugnazioni, se comparata con il nostro sistema.Essa è conseguenza di fattori normativi e di costume, nel cui ambitoil ruolo della giuria e i limiti frapposti alla proponibilità delle impugnazionioperano come decisivi fattori frenanti. Da un lato, infatti, la corte d’appellopuò autorizzare un appello solo se ritiene la condanna unsafe, requisitoassai elastico. Dall’altro, è stato segnalato il rilievo che assume, nella dinamicadei mezzi d’impugnazione, l’istituto del leave, che funge da ‘‘tappo’’procedimentale, operando come lasciapassare di ogni controllo in materiaed escludendo dal gioco dei controlli un largo numero di potenziali appellanti.In questo scenario, è apparso difficile ricavare utili indicazioni operativecirca gli scenari prefigurabili in prospettiva nell’esperienza italiana, attesala peculiarità degli snodi del diritto all’impugnazione nel sistema inglese.Tuttavia, anche in tale sistema si è aperta la strada al dibattito in prospettivadi riforma, traducendosi in proposte rivolte a realizzare unamaggiore flessibilità del sistema delle impugnazioni anche sulla spinta dellarecezione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo attraversol’Human Rights Act 1998, nell’ottica di assicurare tutela a un vero e propriodiritto all’impugnazione. Nella medesima prospettiva di riforma, è stataconsiderata pure la creazione, mediante il Constitutional Reform Act2005, della Corte Suprema per il Regno Unito, destinata a soppiantarenel 2008 la House of Lord in materia <strong>penale</strong>.Insomma, la tipologia processuale inglese costituirebbe un sistema a séstante rispetto alla nostra impostazione culturale: la componente consuetudinariae discrezionale insita nell’attività giurisdizionale assume una valenzadecisiva. I delicati equilibri in materia sarebbero garantiti dal tradizionale

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