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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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268STUDI E RASSEGNEdei casi nei quali tentativo e consumazione vengono equiparati sotto il profilosanzionatorio. Ma si preferisce degradarle a mera quantité négligeable,relegandole per lo più alla sola materia (del diritto <strong>penale</strong>) doganale.In realtà sono più numerose( 33 ). E fanno sorgere tutte quante i medesimidubbi di legittimità costituzionale per l’irragionevolezza insita nel riservareun identico trattamento sanzionatorio ai responsabili di offese digrado ben diverso, quali quelle che si ricollegano, rispettivamente, al delittotentato e a quello consumato.Del tutto naturale, quindi, che un analogo contrasto con l’art. 3 Cost.infici l’art. 405 c.p., ove si ritenga che anche al suo interno sia incorporataun’equiparazione fra delitto tentato e delitto consumato.6. Esaurita la fase di analisi critica dei modelli di tutela <strong>penale</strong> dellareligione presenti nel nostro sistema e di alcune soluzioni alternative maturatenell’esperienza tedesca, è giunto ora il momento di misurarci conuna prospettiva construens, indirizzata a tracciare linee di una possibileriforma della materia. Còmpito, questo, che mette capo al (e trova giustificazionenel) principio di laicità dello Stato, ribadito da ultimo dallasentenza 168/2005 della Corte Costituzionale. Poiché un risvolto ineliminabilene è rappresentato dall’equidistanza dello Stato da tutte le confessionireligiose professate, ciò nonpuòche prefigurare l’idea di un possibile,se non doveroso, distacco da un paradigma di tutela <strong>penale</strong> dellareligione storicamente polarizzato sulla protezione quale interesse pubblicodi una sola delle religioni esistenti; e, soprattutto, sulla impostazionedi fondo che la tutela <strong>penale</strong> di qualsivoglia culto dovesse comunqueaver luogo nell’interesse dello Stato. Alpuntochelatuteladellalibertàdi culto del singolo veniva letta soltanto in chiave di proiezione indirettadi quella che lo Stato medesimo assicurava a quel culto( 34 ). Filosofia,questa, che la stessa esperienza tedesca, in ultima analisi, è ben lungi dallosmentire.Eclissata l’interposizione dello Stato nell’interesse alla tutela <strong>penale</strong> deiculti, la quale ne sottintendeva inevitabilmente l’opzione a favore di uno opiù di essi, sembra meritevole di esplorazione la via di una protezione <strong>penale</strong>a vantaggio della libertà individuale di culto. Che questo tipo di sceltanon si sia affacciata agli orizzonti del legislatore tedesco nella sua elaborazionedel 1969 non sorprende: è un sentiero estraneo ai geni della tradizioneculturale delle codificazioni germaniche in materia di tutela <strong>penale</strong> della( 33 ) Per una rassegna di queste ipotesi sia consentito il rinvìo aM. Mantovani, Leviolazioni tributarie nel sistema tedesco: sanzioni penali e sanzioni amministrative, in AA.VV., Sussidiarietà ed efficacia nel sistema sanzionatorio fiscale, a cura di Insolera e Acquaroli,Milano, 2005, p. 233 s.( 34 ) Sul punto rinviamo sempre a Manzini, op. ult. cit., ibidem.

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