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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE333Includere nella fattispecie il requisito dell’antigiuridicità – o dell’illiceità<strong>penale</strong>, o dell’uso di violenza o minaccia – porterebbe, a prescindere dallequestioni teoriche legate al fondamento dell’operazione, a ridurre, manon a eliminare gli eccessi irragionevoli: troverebbero posto nella fattispeciedell’art. 600 tutte le condotte oggi inquadrabili nell’art. 610 c.p. e le numerosissimeipotesi di delitto, previste dal codice e dalle leggi speciali,comprendenti la violenza privata come elemento costitutivo( 53 ).Per orientarsi entro confini definiti, l’interprete deve quindi ricorrere,per così dire, a un requisito di antigiuridicità ‘‘specifica’’, tale da giustificarela pesante sanzione prevista dalla norma. La prima delle due difficoltà interpretativecui si è fatto cenno consiste, per l’appunto, nell’individuare questorequisito, e con esso la peculiare connotazione che il ‘‘godimento’’ del beneessereumano deve assumere per essere sussumibile nella fattispecie.Tale connotazione non può ricavarsi dall’analisi del singolo atto di‘‘godimento’’ (per esempio: la fruizione di una determinata prestazione lavorativa),perché il testo dell’art. 600 non offre alcuna indicazione volta adelimitare, sulla base di particolari caratteristiche intrinseche, il novero delleprestazioni che comportano esercizio di poteri corrispondenti al dirittodi proprietà. L’analisi della fattispecie concreta dovrà allora estendersi alcomplesso dei rapporti correnti fra il (presunto o potenziale) soggetto attivodel reato e la (presunta o potenziale) persona offesa, per verificare che i‘‘diritti’’ e i ‘‘poteri’’ dell’uno, e gli ‘‘obblighi’’ e i ‘‘doveri’’ dell’altra, sianoquelli propri di una relazione fra schiavo e padrone( 54 ). E l’osservazionedeve essere condotta – ad onta della definitiva opzione legislativa per la nozionedi schiavitù ‘‘di fatto’’ – alla luce di categorie giuridiche: per stabilirese il ‘‘godimento’’ del bene-essere umano sia un godimento uti dominus(rectius: un esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà),si dovrà stabilire se la potenziale persona offesa sia titolare degli ‘‘obblighidi fatto’’ e dei ‘‘doveri di fatto’’ propri dello schiavo, e se il potenziale soggettoattivo sia, sempre ‘‘di fatto’’, titolare dei ‘‘diritti’’ e dei ‘‘poteri’’ propridel padrone.esattamente un potere corrispondente al diritto di godimento, anche se non pratica condizioniretributive e normative particolarmente vessatorie.( 53 ) Non si ritiene che il ragionamento debba limitarsi ai casi di violenza privata consistentinella costrizione a fare qualcosa, poiché anche la costrizione a tollerare o ad ometterepotrebbe essere qualificata come ‘‘uso’’ della persona offesa.( 54 ) Più che nella più volte citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,(Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, Ceric, cit., p. 713 ss.) un approfondimento della distinzionefra singoli atti di esercizio dei poteri o attributi corrispondenti al diritto di proprietà erapporto interpersonale concretamente configurato nel suo complesso in guisa corrispondenteall’esercizio di fatto della proprietà o di altri diritti reali minori può essere trovato in Ass.Roma, 23 febbraio 2001, Bilbilushi, in Cass. pen., 2001, p. 2212 s., con nota di L. Benanti,Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della Corte di Assise di Roma.

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