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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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380STUDI E RASSEGNELe principali funzioni del mercato mobiliare consistono nella soddisfazionedella domanda di mezzi finanziari da parte dei soggetti economici attraversol’offerta ai risparmiatori di valori mobiliari, sotto forma di titoli edi garantire una facile liquidità dei titoli quotati. Il mercato, inoltre, svolgeun’ulteriore funzione fondamentale per l’economia: esso è un indicatoreche permette alle autorità statali la conoscenza di dati, propensioni, tendenze,indici, in grado di fornire un supporto per le scelte di politica economica,ovvero per individuare gli interessi e le priorità d’intervento.La peculiarità del mercato mobiliare risiede nel fatto che non esiste unsistema di vigilanza pubblica diretto a garantire l’adempimento delle promesseeffettuate dagli enti emittenti di valori mobiliari o quanto meno ilsoddisfacimento delle aspettative che i risparmiatori avevano sui titoli acquistati.Di qui la necessità, per il risparmiatore, di conoscere, al di là diquanto sia necessario nel mercato del credito, le vicende dell’ente emittentee le modalità di impiego del proprio risparmio, per poter effettuare scelteche riflettano, nel limite del possibile, i valori reali dei titoli esistenti sulmercato e poter quindi consentire al mercato di assicurare un’allocazioneottima delle risorse. ‘‘In altri termini, nel mercato mobiliare s’impone anchela trasparenza su oggetti per i quali la stessa diventa inutile in presenza diun adeguato controllo di stabilità sugli emittenti. L’informazione nel mercatomobiliare assume, pertanto in questa prospettiva, un’importanza maggioredi quella che la stessa riveste nel mercato bancario, non trovandoalcun surrogato nella esistenza di un controllo di stabilità sugli enti emittenti’’(19 ).‘‘Il flusso di informazioni da parte dei soggetti controllati nei confrontidella CONSOB – costituente a sua volta un necessario presupposto per losvolgimento dei suoi compiti di vigilanza – è imposto anche dalla imperfezionedel mercato finanziario e dalla incapacità dei risparmiatori di avereaccesso a (ovvero di affrontare i costi necessari per la raccolta di) tutte leinformazioni rilevanti ai fini delle loro decisioni. La presenza dellaCONSOB si giustifica, dunque, già su un piano fisiologico (cioè senza necessitàdi pensare alla prevenzione di illeciti), in quanto essa ammortizza ladiseguale distribuzione di conoscenze nel mercato, assicurando una paritàdi accesso di tutti gli investitori ai fatti più significativi; inoltre, questa diffusionedelle informazioni si converte in una maggiore rappresentatività deinatore è rappresentato dalla loro particolare significatività per il destinatario, individuabilenella CONSOB (quale organo di vigilanza), nella società o nel pubblico, il legislatore delegatole aveva presidiate con sanzione <strong>penale</strong> portata dall’art. 174 dlg. 58/1998 (‘‘False comunicazionied ostacolo alla CONSOB’’), ora confluita nel generale disposto di cui all’art. 2638c.c. (novellato con L. 61/2002).( 19 ) Costi, Informazione e mercato, cit., 215.

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