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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE337ne sembra contraddetta dalla possibilità di attuare, mediante una delle condottedescritte al secondo comma, non la sola ‘‘riduzione’’ ma anche il‘‘mantenimento’’ in servitù (da altri provocata per la prima volta mediantecondotte di ‘‘riduzione’’)( 59 ).La norma chiarisce esplicitamente che lo stato di ‘‘soggezione continuativa’’può manifestarsi sia mediante prestazioni lavorative (compresol’accattonaggio) sia mediante prestazioni sessuali, ed è quindi pacificoche la prostituzione forzata possa rientrare nell’ambito di applicabilità dellanorma( 60 ). Rimane però aperto il problema di stabilire a quali condizioni lecondotte sussumibili in fattispecie di reato contro la libertà individuale (sequestrodi persona o violenza privata) o contro la moralità pubblica (sfruttamentodella prostituzione mediante violenza) possano qualificarsi come‘‘riduzione o mantenimento in servitù’’.La diligente ‘‘tipizzazione’’ delle condotte punibili non deve generareillusioni: i contorni di questa ipotesi di reato sono ben lontani dallo stagliarsicon luminoso nitore nel panorama delle fattispecie incriminatrici.La ‘‘tipizzazione’’ si attua nella duplice direzione delle modalità attraversole quali il soggetto attivo realizza la situazione di assoggettamento (violenza,minaccia, inganno, abuso di una situazione di necessità...) e della destinazioneriservata alla persona sfruttata (lavoro, prestazioni sessuali, accattonaggio).Nella prima ‘‘direzione’’, l’elenco comprende tutte le modalitàastrattamente ipotizzabili, con la sola eccezione, puramente teorica ecomunque priva di rilievo <strong>penale</strong>, dell’assoggettamento spontaneo dellapersona offesa, non solo libera da costrizioni e minacce, ma neppure pressatadal bisogno( 61 ). Nella seconda direzione, sono elencate tutte le piùqualche interrogativo la possibilità che lo stato di soggezione possa essere realizzato unicamenteattraverso l’impiego dello strumento ingannatorio, che presuppone un’immediatezzala cui efficacia è destinata ad esaurirsi. In realtà, una volta esaurita l’efficacia dell’ingannoperché, per esempio, il soggetto passivo ha acquistato la consapevolezza della falsità dellepromesse con cui era stato attirato nella sfera di dominio altrui, il soggetto attivo può continuarea mantenere in uno stato di schiavitù la vittima solo con l’impiego delle altre modalitàalternative (violenza/minaccia).’’( 59 ) Sembra già indirizzarsi in questo senso una delle prime applicazioni del nuovo art.600 c.p. in sede di legittimità, Cass, Sez. III, 20 dicembre 2004, Galiceanu, cit., p. 93, connota di G. Amato. Nel caso all’esame del S.C., il capo d’imputazione era formulato anchecon riferimento all’uso di violenza e minaccia, ma in motivazione la Corte rileva che la fattispecie‘‘richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno,abuso di autorità, o approfittamento di situazioni di inferiorità o di necessità’’, così affermandoche può ricorrere anche una sola delle indicate connotazioni.( 60 ) In questi termini, si veda anche, V. Musacchio, La nuova normativa, cit., p. 2448.( 61 ) Che una simile ipotesi, e le fantasiose ipotesi di soggezione indotta da condizionamentopsichico e pratiche magiche, non siano sussumibili nelle previsioni della norma è tuttaviasufficiente a escludere che, per questa nuova fattispecie, si pongano questioni di costituzionalitàanaloghe a quelle che indussero la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmenteillegittimo l’art. 603.

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