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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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156SAGGI E OPINIONIche questa raffigurazione dipinge i tempi andati (quando l’interrogatorionon era la via naturale per giungere al compimento del processo, quantopiuttosto un mezzo per estorcere una confessione; non l’occasione offertaall’imputato per giustificare i propri comportamenti, bensì un atto di violenza),ma non rispecchia il presente. Avanza l’onda lunga di quanti riconosconoall’interrogatorio funzioni garantistiche e vi scorgono un mezzodiretto non al solo accertamento imparziale dei fatti ma alla difesa dell’imputato(164 ).L’interrogatorio cambia fisionomia, ruolo e finalità. Il piú diffuso manualedi procedura del tardo Ottocento, il Borsani – Casorati, riflette: «Ilprocesso oggidì lo usa ai fini della difesa, e ne ricava un mezzo d’istruzionenon già una prova», anche se, innegabilmente, esso rimane un momento disnodo nelle vicende processuali, un momento di grande rilevanza per laperdurante capacità d’influenzare il ‘convincimento’ dei giudici. Ma nonè questo il suo scopo: «il giudice lo deve usare come una deferenza dovutaalla difesa, e come ascolta l’accusatore, così, e con la stessa imparzialità,deve ascoltare l’accusato, registrarne le dichiarazioni spontanee, ma nonabusarne»( 165 ).Risente di questa nuova impostazione anche la concezione del silenzio,inteso come esercizio d’una facoltà, una scelta di libertà di cui avvalersiqualora non si intenda compromettere la propria posizione con risposte irriflessive«non potendosi pretendere che l’imputato divenga un suicida»(166 ). Si opta per la più letterale interpretazione della disciplina codicistica:chi tace accetta che le prove e gli indizi raccolti contro di lui conservinola loro forza non essendo combattuti, ma «ritenere la negativa arispondere come tacita confessione è una idea che ripugna al buon sensoed a’ principi del codice che non ammetta il sistema delle pruove legali»(167 ).rità del diritto romano e colle dottrine di sommi penalisti e posto in relazione coi codici abrogatidi procedura <strong>penale</strong> napoletano e italiano, Napoli 1871, p.106, nt. 3).( 164 ) Efficacemente si sostiene che uno dei principali vizi del processo inquisitorio fu lacorruzione del concetto di interrogatorio, considerato non quale provocazione dell’eserciziodella difesa (come avrebbe dovuto essere) ma esperimento di un mezzo di prova. «La difesaentrava nell’interrogatorio come un episodio; ma lo scopo che la legge si prefiggeva di raggiungereera la confessione della reità» (G. Borsani –L.Casorati, Codice di procedura <strong>penale</strong>italiano commentato, vol. II, Milano 1876, p. 422). Ne condividono l’impostazione G.Sabatini, Teoria delle prove nel diritto giudiziario <strong>penale</strong>, parte II Delle presunzioni e delleprove in generale, Catanzaro 1911, p. 324; P. Tuozzi, Principii del procedimento <strong>penale</strong>, Torinos.d., p. 205; V. Manzini, Manuale di procedura <strong>penale</strong> italiano, Torino 1912, p. 573.( 165 ) Entrambe le citazioni sono tratte da G. Borsani –L.Casorati, Codice cit., pp.423-4.( 166 ) F. Saluto, Commenti cit., pp. 555-6.( 167 ) F. Saluto, Commenti cit., pp. 555-6. In questa prospettiva, l’autore ammonisceil giudice a conservare la propria serenità anche nel caso in cui, durante l’interrogatorio, l’im-

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