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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE377– trasparenza degli enti creditizi verso la Banca d’Italia;– trasparenza degli enti creditizi verso gli altri enti creditizi;– trasparenza dei prenditori di credito verso gli enti creditizi;– trasparenza degli enti creditizi verso prenditori di credito e depositanti.La maggiore disponibilità di informazioni pone, infatti, il mercato incondizione di esercitare un controllo sull’efficienza e sulla redditività degliintermediari, incentiva un corretto svolgimento dei processi concorrenziali,accentua l’esigenza di efficaci norme di autocontrollo aziendale nelle stessebanche.‘‘La definitiva affermazione della concorrenza quale regime di mercatoottimale per l’esercizio dell’attività imprenditoriale bancaria e le più ampiepossibilità di ricorso al mercato dei capitali che la nuova cornice regolamentareriserva alle banche hanno rafforzato la domanda di informazioniadeguate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli intermediari’’(13 ).Mentre la trasparenza verso la Banca d’Italia è totale e mira a consentirel’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla stabilità degli enti e di custodedella liquidità del sistema, la seconda forma di trasparenza si concretizzanel servizio della Centrale dei rischi e nella prassi delle informazioniinterbancarie; lo scopo perseguito da questo circuito interno è sempre lastabilità del sistema creditizio( 14 ).Il principio di correttezza è l’ispiratore degli obblighi di trasparenzadei prenditori di credito verso gli enti creditizi; tale principio, al quale debbonoin generale attenersi le parti, trova in questo campo un’attuazione rigorosa,ponendo al contraente l’obbligo, non previsto dal diritto comune,di svelare integralmente alla controparte le proprie condizioni economicopatrimoniali(15 ).diritto <strong>penale</strong> bancario,inRiv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1994, 401 ss.; Bosco-Sanarighi, L’infiltrazionedel crimine organizzato nell’economia legale, inRiv. G. di F., 2000, 2353 ss.( 13 ) Trequattrini, Vigilanza informativa, in AA.VV., La nuova legge bancaria, vol. II,Milano, 1996, 777.( 14 ) La centrale dei rischi è diretta a consentire agli intermediari finanziari il possessodi tutte le informazioni necessarie relative ai singoli clienti per una corretta erogazione delcredito, essenziale al fine di assicurare la stabilità del sistema creditizio. I dati nominativi trattatidalla centrale dei rischi presso la Banca d’Italia hanno carattere riservato e sono sottrattiall’accesso dei privati in quanto la loro gestione è riconducibile all’attività di vigilanza dellastessa Banca d’Italia e, in quanto tale, rientrante nel disposto dell’art. 7 T.U. In argomento:Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre-10 novembre 2004 nº 7277, in Guida al Diritto, nº 48/2004, 96 ss.( 15 ) Le diverse forme di trasparenza, pur nella loro rapida rassegna, mostrano il comunescopo di presidiare la correttezza e completezza dell’informazione, sul presupposto chequesta sia idonea a consentire una compiuta valutazione della bontà dell’investimento proposto,dei livelli di rischio che presenta, ma anche offrire uno screening il più completo possibiledel mercato, degli operatori e degli utenti.

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