12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI E OPINIONI155sul profilo specifico che qui interessa pare di poter smentire quanto asseritoda una certa letteratura, ossia che nell’elaborazione del primo codiceprocessuale unitario non si tenne conto né del codice Romagnosi né diquello napoletano, «che pure avevano avuto riguardo a’ caratteri e a’ costuminostrani, e recavano l’impronta del nostro genio giuridico»( 162 ).Fu proprio al primo che invece si guardò come ad esempio da seguire.A dire il vero, più che il nudo dettato legislativo interessa la dottrinache attorno ad esso fiorì. E non si tratta di posizioni univoche.Taluni, come Lucchini, ribadiscono che l’esame dell’imputato ha tra isuoi scopi principali quello di ottenere le dichiarazioni e le eventuali indicazioninecessarie allo sviluppo del procedimento. Egli sostiene che, scomparsii remoti giudizi di Dio, il duello giudiziario e la tortura, l’interrogatoriorimane l’unico strumento valido per giungere alla confessione. Si percepiscein Lucchini una sorta di rassegnata, amara, disincantata valutazionedelle norme chiamate a presiedere il cosiddetto costituto obiettivo: pur essendosivietato di deferire il giuramento (art. 232), benché si sia ammessoche le domande debbano riguardare tanto gli elementi a carico quantoquelli a discarico cosí da garantire un accertamento imparziale dei fatti(art. 233), tuttavia «l’esame è sempre diretto allo stesso fine inquisitorio,come si evince dalle disposizioni che minuziosamente lo reggono (artt.234-239 c.p.p.), come lo agevola il modo con cui si assume, scritto, segreto,presenti soltanto il giudice e il cancelliere, come naturalmente lo devonoindurre la naturale inclinazione del giudice e il suo impegno di riuscire nell’intento[...] con un imputato abbandonato a se stesso, confuso e intimoritodalla qualità del luogo e delle persone, col panico naturale in simili situazioni.Per modo che non è fuor di proposito il dire che l’interrogatorioobiettivo talora costituisca una specie di tortura morale, sostituita all’anticatortura dei tormenti fisici»( 163 ).Una simile lettura non convince tutti. In molti sono pronti a sostenere( 162 ) B. Franchi, Nuovo codice di procedura <strong>penale</strong>, Milano 1914, p. X.( 163 ) L. Lucchini, Elementi di procedura <strong>penale</strong>, Firenze 1899, p. 296. Sono quasiidentici gli accenti che ritroviamo nel commento di De Notaristefani al codice del 1913.L’autore ritiene che non siano estranei ai costumi giudiziari neppure del Novecento né iduelli defatiganti ingaggiati per ottenere ammissioni o per provocare contraddizioni, né letorture spirituali a cui gli imputati sono sottoposti durante l’interrogatorio, specialmentein corte di assise (R. De Notaristefani, Commento al codice di procedura <strong>penale</strong>, libro terzoDel giudizio, Torino 1923, p. 461). Sommario e sbrigativo sul punto è invece il commento diAntonio Vismara. Dopo aver richiamato, lodato e invitato a riflettere sui «principii moltofilosofici ed utili» espressi dal codice austriaco in tema di interrogatorio, l’autore, per illustrarel’art. 236, si limita a ribadire quanto qui è stato più volte evidenziato: ossia che, se in lineadi massima il silenzio è da considerarsi un delitto contro la giustizia pubblica, ciò non determinasic et simpliciter la sconfitta del silente nei giudizi penali, perché, a differenza di quantoavviene nel civile, nessuna finta confessione può arguirsi dal mutismo dell’individuo (A. Vismara,Codice di procedura <strong>penale</strong> del Regno d’Italia spiegato col mezzo analogico, coll’auto-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!