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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI215senso una straordinaria valenza euristica). Ciò che nella normativa in esame(art. 11, commi 9-bis ss. l. 189/2002) si traduce nell’attribuzione ai corpidella marina militare di rilevanti funzioni di controllo e sequestro – ancheal di fuori delle acque territoriali, sancendosi così lo spostamento dellefrontiere ben oltre i limiti della sovranità territoriale, in una progressiva‘deterritorializzazione del diritto’( 79 ) – di navi adibite o coinvolte nel trasportoillecito di migranti.Evocativa della logica di guerra e del predominio della forza sul dirittoè del resto la disposizione di cui all’art. 7, comma quinto, d.m. 14 luglio2003 (attuativo della l. 189/2002) – che sancisce come nel contesto di attivitàdi contrasto in mare dell’immigrazione clandestina ‘ove si renda necessariol’uso della forza, l’intensità, la durata e l’estensione della risposta devonoessere proporzionate all’intensità dell’offesa, all’attualità e all’effettivitàdella minaccia’ – rispetto a cui appare meramente mistificatoria laclausola del rispetto ‘della salvaguardia della vita umana’ e della ‘dignitàdella persona’, posta in apertura della norma.I tratti caratterizzanti della disciplina italiana dell’immigrazione – c’està dire l’internazionalizzazione delle strategie di controllo e l’esternazionalizzazionedei luoghi e dei confini della segregazione( 80 ) – producano l’esitoilliberale di costruire una categoria di autore: l’immigrato qualificato comeclandestino, cui si attribuisce lo status di nemico pubblico, da escludere esegregare.L’attributo della clandestinità non rappresenta del resto – in sintoniacon la logica stigmatizzante del labelling – che il portato dell‘incapacità dell’ordinamentoitaliano( 81 ) ad approntare efficaci politiche (non già proibi-zione annuale dei flussi migratori, attribuendo all’esecutivo la potestà di blindare le frontiere,secondo un ferreo proibizionismo modellato sui paradigmi della Zero tolerance.( 79 ) S. Mezzadra-E. Rigo, L’Europa dei migranti, inG. Bronzini-H. Freise-A.Negri-P. Wagner, Europa, costituzione e movimenti sociali, Roma, 2003, 223. Rileva acutamenteA. Caputo, Immigrazione, diritto <strong>penale</strong> e sicurezza, inQG, 2004, 368, come lospostamento delle frontiere, ‘‘traducendosi nell’esclusione di qualsiasi contatto dello stranierocon il territorio e, quindi, con l’ordinamento dei paesi dell’Unione, comporterà losvuotamentodi fatto del diritto d’asilo (peraltro, già oggi largamente negato dai nostri ordinamenti):un esito, appunto, drammaticamente paradossale nell’epoca della guerra preventiva, finalizzata,secondo quanto proclamato dai suoi profeti, all’affermazione della democrazia e dellelibertà occidentali in ogni angolo del globo’’.( 80 ) A. Caputo, op. loc. ult. cit.( 81 ) Ma non solo. Si veda, in relazione all’analoga situazione spagnola, il raffinato contributodi M. Cancio Melià, La expulsión de ciudadanos extranjeros sin residencia legal (art.89 c.p.), Relazione tenuta in data 4.6.2004, nell’ambito del seminario ‘Retos de la globalizaciónpara el Derecho penal’, presso la Universidad Autónoma de Madrid. Del resto, l’originedel progressivo e sempre più marcato irrigidimento delle politiche antimigratorie, in Europama direi meglio in tutto il mondo occidentale, deve rinvenirsi in una congiuntura economicopoliticaglobale, che, dalla fine della guerra fredda e dalla correlativa caduta della divisionedel mondo in due blocchi contrapposti, ha visto la graduale precarizzazione – nella Risiko-

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