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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI63La colpevolezza dell’ente si articola in un duplice criterio di imputazione(122 ). Per i reati commessi dai c.d. soggetti apicali l’ente (art. 6), invirtù della teoria organica, risponde per la politica di impresa, eccettoche nel caso in cui esso riesca a provare (inversione dell’onere della prova):1) l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi (ritagliati suicompliance programs statunitensi) volti alla prevenzione dei reati; 2) l’ado-(in argomento cfr. C. De Maglie, op. ult. cit., 206 s., 226), che infatti ha subito le critichedella migliore dottrina, la quale sostiene la necessità di aggirare la regola, richiedendo un’autonomacolpevolezza dell’ente: «La responsabilité pénale des entitès personnifiées est uneresponsabilité personnelle (art. 121-1) et pas un simple refles des malversations des personnesqui agissent en leur sein. Il faut en effet se garder (...) de faire de la responsabilité pénaledes personnes morales une responsabilité par ricochet en trasposant les solutions du droitcivil (et de la responsabilité du préposé) au droit répressif. S’il est possible d’affirmer quela responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité indirecte, c’est uniquementparce qu’il faut nécessairement un bras, une main, une personne en chair et en os pourse prêter à l’acte délictueux, en l’occurrence pour user des fausses attestations en les transmettantdans le dossier adressé au tribunal. C’est au niveau de la commission matérielledu délit que le personnes physiques sont indispensables; cela ne signifie pas que le personnesphysiques doivent être également coupables. L’élément moral de l’infraction imputée à lapersonne morale reste propre à celle-ci. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi le législateura cru bon d’écrire que la responsabilité pénale de la personne morale n’excluait pas cellede la personne physique» (C. Ducouloux-Favard, Quatre annés de sanctions pénales àl’encontre des personnes morales, inRecueil Dalloz, 1998, 396). La giurisprudenza è invecedivisa, con la Corte di Cassazione arroccata nella difesa nella responsabilità par ricochet, ele corti di merito che al contrario hanno condannato più volte persone giuridiche in assenzadell’accertamento della responsabilità dei suoi agenti o rappresentanti, spingendosi addiritturaad elaborare una colpevolezza autonoma dell’ente. L’ambito della responsabilità par ricochetè stato ridotto dal legislatore con la legge 2000-647 del 10 luglio 2000 che, con riferimentoalle infractions non intentionnelles, ha distinto le ipotesi in cui vi è un collegamentodiretto tra colpevolezza della persona fisica e danno da quelle in cui tale collegamento è indiretto:nel primo caso la persona fisica risponde sempre insieme alla persona giuridica, mentrenel secondo caso le persone fisiche rispondono solo per colpa grave e qualificata, vale adire che qualora manchi il suddetto elemento soggettivo la responsabilità della personne moralenon sarà agganciata a quella dei suoi organi o rappresentanti; la piena validità della responsabilitàpar ricochet, sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge 2000-647 del 10luglio 2000, qualunque sia il reato commesso dalla persona fisica, ancorché non punibile perdifetto dell’elemento soggettivo, è stata però ribadita da Corte di Cassazione, Sezione <strong>penale</strong>(Chambre criminelle), 24 ottobre 2000, n. 6289, Avril, in Diritto <strong>penale</strong> XXI secolo, 2003, n.1, 145 s., con commento di A.F. Morone, La responsabilità <strong>penale</strong> par ricochet della personnemorale in Francia dopo la L. 10 luglio 2000 N. 2000-647, 146 ss., spec. 151 ss. In argomentocfr. altresì J. Pradel, La responsabilité des personnes morales en France, in AA.VV.,Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, op. cit., 79 ss.; C. Ducouloux-Favard,Un primo tentativo di comparazione, op. cit., 100 ss., il quale evidenziache i casi in cui non è necessario verificare la presenza di una colpevolezza dell’ente – comequello esaminato dalla nota sentenza Carrefour della Corte di Cassazione (26 giugno 2001, n.4700) – sono del tutto eccezionali e non rappresentano un principio generale, come pretendonoinvece i sostenitori della teoria du ricochet.( 122 ) Sul punto v. De Maglie, La disciplina, op. cit., 1351; Id., L’etica e il mercato, op.cit., 333 ss.

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