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434GIURISPRUDENZA COMMENTATA4. Carenze strutturali: l’art. 111 comma 5 Cost. – A questo punto, occorre chiedersise l’ennesima condanna subita dall’Italia costituisca un episodio isolato, dovutoal modo in cui si è sviluppata la vicenda in concreto ( 29 ), oppure se sia la conseguenzad’un assetto normativo che, nonostante le riforme in materia di contraddittorio, sia aldi sotto dei requisiti minimi richiesti dall’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Conv. eur. dir.uomo ( 30 ).In proposito, va osservato che l’«accertata impossibilità» di derogare al contraddittorioper la prova di cui all’art. 111 comma 5 Cost., almeno a prima vista( 31 ), pareconfermare la seconda impressione. Come è avvenuto per i procedimenti speciali e peril contraddittorio implicito( 32 ), anche in tale situazione il precetto costituzionale sembraaver fotografato la disciplina codicistica esistente in tema letture. Anzi, diversamentedall’art. 512 c.p.p., il comma 5 dell’art. 111 Cost. neppure menziona il requisito dell’imprevedibilità(33 ), limitandosi a offrire una copertura costituzionale ai casi in cui «risultiin concreto impossibile realizzare» forme di contraddittorio forte «per cause indipendentidalla volontà delle parti ... o dei soggetti fonti di prova (si pensi alle classiche ipotesidella morte, della infermità o della irreperibilità degli stessi)»( 34 ).Così, il legislatore costituzionale pare aver scelto il «male minore», per «ragionevoliesigenze di stretta necessità»( 35 ), perché un «processo fondato sul contraddittoriopuò ammettere che, quando divenga impossibile assumere la testimonianza nel giu-( 29 ) Come rammenta M. Chiavario, Giusto processo II) processo <strong>penale</strong>, cit., p. 4, nelle«fonti internazionali si configura» a favore dell’accusato «il diritto a ‘un’ ... processo caratterizzatoin modo da risultare ‘giusto’ ... dove specialmente la versione inglese del testo... lascia chiaramente intendere che non si ha affatto in mente una restrizione di portata dellanorma ... ma piuttosto ci si apre a una possibile varietà di schemi e di modelli processuali,tutti da valutare comunque, sempre, nella loro realizzazione concreta in rapporto alla singolavicenda processuale».( 30 ) Per M. Vogliotti, La logica floue della Corte europea dei diritti dell’uomo tra tuteladel testimone e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle «testimonianze anonime», inGiur. it., 1998, c. 859, dalla giurisprudenza della Corte europea emerge «un filo rosso chelega ... tutte [le] decisioni» su un certo principio, così che i criteri da essa enucleati, «oltrea rappresentare l’impalcatura logico-argomentativa dei casi già decisi, offrono una base sucui costruire le future sentenze».( 31 ) Cfr. infra, §7.( 32 ) Cfr., per tutti, E. Marzaduri, La riforma dell’art. 111 Cost., tra spinte contingentie ricerca di un modello costituzionale del processo <strong>penale</strong>, cit., p. 799.( 33 ) Cfr., tra gli altri, C. Cesari, ‘‘Giusto processo’’, contraddittorio ed irripetibilità degliatti di indagine, inRiv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 62 ss.; G. Giostra, Contraddittorio(principio del) II) diritto processuale <strong>penale</strong>, inEnc. giur. Treccani, VIII, Agg., Roma, 2001,p. 8; D. Siracusano, Prova III) nel nuovo codice di procedura <strong>penale</strong>, ivi, XXV, Agg., Roma,2003, p. 8.( 34 ) Nei presenti termini, V. Grevi, Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui, dirittoal silenzio e garanzia del contraddittorio (1999), in Id., Alla ricerca di un processo <strong>penale</strong> «giusto».Itinerari e prospettive, Milano, Giuffrè, 2000, p. 272.( 35 ) P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, cit., p. 149, per il quale non c’è alcun «dubbio chesi tratti di una scelta ‘sofferta’, non priva di rischi, perché il fatto in sé della sopravvenutairripetibilità rappresenta un evento accidentale, epistemologicamente neutro e, quindi, deltutto inidoneo a convalidare retrospettivamente l’atto formato fuori del contraddittorio;ma proprio di questo dovrà tenere conto il giudice nella sua prudente valutazione».

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