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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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116SAGGI E OPINIONItrasto nascente tra due diritti di difesa ugualmente meritevoli di protezione(22 ).Si pone, in altri termini, il problema di valutare il silenzio come unfatto contra ius o secundum ius. Nella dialettica domanda-risposta si trattadi stabilire se e quando il soggetto interpellato possa o no rimanere in silenzioe, di conseguenza, quale sia il significato dell’elusione della domanda,giungendo alla conclusione che il silenzio dell’imputato è un diritto,quello del testimone è un delitto, in ragione del variare, nei due casi,della finalità dell’interrogatorio: nel primo prevale la garanzia di difesa equindi l’interesse dell’imputato; nel secondo la ricerca della verità e quindil’interesse dell’interrogante. Occorre perciò accertare, per stabilire l’eccezionalitào meno dell’esistenza di un dovere a rispondere, a quale interessela legge accordi maggiore tutela: solo così l’attesa di risposta diventa legittimaaspettativa delusa dal silenzio( 23 ).La figura dell’imputato accusatore induce perciò a ripensare il temadel silenzio. La dottrina avverte quanto sia precario il bilanciamento tra dirittoal confronto con l’accusatore (che incita ad ampliare quanto più possibilela cerchia dei soggetti obbligati a rispondere secondo verità) e dirittodell’imputato di sottrarsi alle domande incrociate opponendo un inespugnabilesilenzio. È, in altri termini, il dilemma tra istanza del contraddittorioex art. 111 Cost. nei confronti di chi accusa e diritto di astenersida risposte autoincriminanti.L’art. 111 Cost. e l’art. 64 3º comma c.p.p. sanciscono, di fatto, la perditadi un diritto al silenzio totale a carico dell’imputato connesso( 24 ). Nonmanca chi scorge nelle tendenze legislative attuali un pericoloso ritorno alpassato( 25 ), attraverso la creazione di un sistema che mira a valorizzare ledichiarazioni contra se, ed eventualmente contra alios, dell’indagato, inventandostrategie processuali volte ad ottenere ad arte confessioni ‘spontanee’da parte di chi potrebbe appellarsi alla facoltà di non rispondere, grazie ad( 22 ) Per non parlare poi della possibilità che l’imputato, onde evitare ogni conseguenza,decida fin dal principio di astenersi da qualunque dichiarazione, con conseguente dispersionedel sapere processuale.( 23 ) A. La Torre, Silenzio cit., p. 552.( 24 ) Esistono tuttavia in merito posizioni sfumate. Queste mirano a precisare comel’imputato che rende dichiarazioni sulle responsabilità di altri coimputati in realtà non mettein gioco alcun interesse difensivo: non avrebbe senso, pertanto, invocare il diritto di difesaper escludere l’assunzione degli obblighi testimoniali sul fatto altrui. Cfr. M. Chiavario,Contraddittorio e ‘‘ius tacendi’’: troppo coraggio o troppa prudenza nell’attuazione di una riformacostituzionale ‘‘a rime (non sempre) obbligate’’?, inLeg. pen., 2002, pp. 146-8; O. Dominioni,Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione probatoria,inRiv. it. dir. proc.pen., 1997, p. 764.( 25 ) P. Corso, Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere?,inStudi in ricordo di Giandomenico Pisapia, cit., pp. 167-90, il quale esplicitamentedichiara che oggi sembra di ripercorrere «all’indietro strade già battute» (ivi, p. 189).

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