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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE393Il codice di procedura <strong>penale</strong> disciplina gli accertamenti presso bancheagli articoli 248-255-256, che, inseriti nel libro delle prove, prevedono, rispettivamente,perquisizioni, sequestri e dovere di consegna di documentiper gli impiegati di banca nell’ambito delle procedure giudiziarie volte adaccertare precise ipotesi di reato. Le istituzioni creditizie possono rappresentareil tramite attraverso cui passa, e talora si realizza, una variegatagamma di illeciti, che vanno dal riciclaggio del c.d. denaro sporco, ai reatifiscali, al finanziamento di imprese mafiose e terroristiche. In tutti questicasi la prove necessarie alla configurazione delle fattispecie delittuose sonodesumibili essenzialmente dall’esame delle operazioni bancarie: di fronteall’inquirente la banca può svolgere funzioni di archivio dato che le negoziazionilasciano sempre traccia( 47 ).L’erosione maggiore, forse, è dovuta alla normativa antiriciclaggio dicui alla L. 197/1991, e successive modifiche, che ha introdotto una seriedi obblighi di segnalazione delle operazioni e di identificazione degli autoridelle stesse( 48 ). L’esatto presupposto teorico che questa forma di criminalitàèmossa da interessi economici ha spinto il legislatore a prescrivere econsentire indagini aventi ad oggetto i movimenti di denaro connessi alleattività illecite; allo scopo sono stati consentiti, appunto, l’accesso e i conseguentiaccertamenti presso gli istituti di credito. ‘‘Il motivo di fondo diquesta normativa, nella parte in cui inquadra l’intreccio di attività delinquenzialied economiche, è quello di consentire, non solo a fine di repressionema anche di prevenzione, la disponibilità di notizie e dati patrimonialiin possesso di enti pubblici e privati e di consentire accertamentipresso banche anche al di fuori di un procedimento <strong>penale</strong> pendente’’( 49 ).Pertanto, tutta la normativa accennata rimuove di fatto il segreto bancario,consentendo la richiesta di informazioni, l’esame di documenti ed illoro eventuale sequestro. I soggetti autorizzati a tali condotte hanno un poteredi accertamento e accesso presso le banche, mentre queste debbonoconsentirlo. In tali condizioni l’ampiezza e la portata del segreto bancarioappare veramente ridotta, non potendo valere per situazioni che richiedanoaccertamenti anche determinati dal mero sospetto di illeciti o per i controllisulla stessa attività bancaria. Il segreto, quindi, ha ormai assunto una prevalentevalenza privatistica. Può avere un ruolo, cioè, nei rapporti tra pri-( 47 ) Capriglione, La responsabilità del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettivedi riforma, inBanca Borsa Titoli di credito, I, 1990, 348.( 48 ) In argomento, con riferimento anche alle istruzioni della Banca d’Italia e con indicazionedi bibliografia, mi permetto il rinvio al mio: La normativa antiriciclaggio dopo ildecalogo bis della Banca d’Italia,inStudi Parmensi, Padova, 1997, 27 ss.; Lo Monaco-Mengali,Dieci anni di attività del comitato antiriciclaggio, inIl Fisco, all. nº 21/2003 al nº 34 del22/09/2003.( 49 ) Paterniti, Manuale dei reati, vol. II, cit., 138.

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