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44SAGGI E OPINIONIsponsabilità amministrativa» adoperata dal legislatore si rivela dunquenulla più che «un’etichetta carica di significati simbolici, del tutto neutra rispettoalla disciplina degli istituti»( 60 ), mentre in ultima analisi siamo difronte ad «un sottosistema autonomo, entro il complesso di quello che puòessere ed è definito dalla dottrina come sistema punitivo, comprendente siail diritto <strong>penale</strong> sia il sistema dell’illecito ‘‘amministrativo’’», rispetto alquale la formula ‘‘responsabilità da reato’’ appare come la più congeniale(61 ).Non si può però concordare con chi ritiene che la questione della naturagiuridica della responsabilità degli enti sia questione meramente accademica(62 ): se è innegabile che ciò che conta maggiormente in concreto è ilgovernato dalle garanzie forti del diritto <strong>penale</strong>, ma che rispetto al diritto <strong>penale</strong> classico presentainevitabili diversità, dovute alla diversità dei destinatari» (l’Articolato del Progetto e laRelazione sono consultabili sul sito www.giustizia.it, nonché inRiv. it. dir. proc. pen., 2001, 3ss.). Criticano la scelta di etichettare come amministrativa la responsabilità dell’ente operatadal legislatore, esaltando invece l’opzione astensionistica presente nel Progetto Grosso M.Pelissero-G. Fidelbo, La ‘‘nuova’’ responsabilità amministrativa delle persone giuridiche(d. lgs. 8.6.2001 n. 231), inLeg. pen., 2002, 592 s. A sé stante la posizione di S. Vinciguerra,Quale specie di illecito?, inS. Vinciguerra-M. Ceresa Gastaldo-A. Rossi, La responsabilitàdell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D. Lgs. n. 231/2001), Padova,2004, 183 ss., spec. 211 s., il quale configura addirittura un quartum genus tra responsabilitàcivile, <strong>penale</strong>, <strong>penale</strong>-amministrativa, dato che «Il risultato dell’ibridazione è un modello chenon riproduce la responsabilità punitivo-amministrativa né si colloca esclusivamente fra quest’ultimae la responsabilità <strong>penale</strong>, perché riproduce anche caratteri della responsabilità civileaquiliana», modello ottenuto recependo caratteri comuni e caratteri esclusivi delle suddetteforme di responsabilità.( 60 ) D. Pulitanó, La responsabilità ‘‘da reato’’ degli enti: i criteri di imputazione, op.ult. cit., 417; Id., voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, inEnc. dir., Aggiornamento, vol. VI, Milano, 2002, 954: «il legislatore italiano ha fatto una sceltadi forte valenza simbolica: l’etichetta adoperata trasmette un messaggio di minor gravità edi minore riprovazione, rispetto alla responsabilità <strong>penale</strong>. Soltanto dentro questo involucrosimbolico la responsabilità degli enti è stata accettata (e non senza contrasti) nel contesto culturalee (soprattutto) nel contesto politico italiano, ancora alla svolta del millennio».( 61 ) Così D. Pulitanó, La responsabilità ‘‘da reato’’ degli enti: i criteri di imputazione,op. cit., 417 ss.; in senso adesivo v. C. De Maglie, op. ult. cit., 329 s.( 62 ) Di questa idea sono D. Pulitanó, op. ult. cit., 417, che reputa sterile la discussionesulla natura giuridica della responsabilità dell’ente, in quanto rischia di «scambiareper problemi ‘‘dogmatici’’, di sostanza, problemi di mera costruzione del linguaggio»; Id.,voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, op. cit., 954; Id., Laresponsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano, in AA.VV., Responsabilità deglienti per i reati commessi nel loro interesse, op. cit., 9;C. De Maglie, op. ult. cit., 328; Id.,Corporate criminal liability in italian law, op. cit., 398. Contra v. M.A. Pasculli, Questioniinsolute ed eccessi di delega nel d.l.vo n. 231/01, inRiv. pen., 2002, 740; A. Manna, La c.d.responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, op. cit.,517; G. Amarelli, op. ult. cit., 967 s.; S. Vinciguerra, La struttura dell’illecito, inS. Vinciguerra-M.Ceresa Gastaldo-A. Rossi, op. cit., 5: «La qualificazione del tipo di responsabilitàvenuta in essere con il d. lgs. n. 231/2001 non presenta un interesse puramenteaccademico, perché da essa dipendono importanti conseguenze, quali il grado di completez-

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