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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE307potrebbe assumere rilevanza ai fini della validità della delega solamente neicasi in cui da essa dipenda la costituzione in capo al delegato dei poteri edei doveri giuridici delegati( 115 ), in tutti gli altri casi l’unica rilevanza chepuò assumere sembra essere sul piano probatorio.A proposito del profilo probatorio, va osservato come la soluzionedella questione della natura ed efficacia della delega di funzioni sembrapregiudiziale anche rispetto a quella della ripartizione dell’onere probatoriodella delega di funzioni e dei suoi requisiti.Ed infatti, se si muove dall’impostazione funzionalista, dal momentoche con la delega di funzioni il delegante trasferisce al delegato la qualificasoggettiva che legittima al reato proprio, non spetterà al delegante l’oneredi provare l’esistenza della delega di funzioni e dei suoi presupposti di validitàbensì al P.M., sul quale grava l’onere della prova degli elementi costituitividel reato( 116 ).In una prospettiva soggettivistica, invece, dal momento che la delega difunzioni non assume rilevanza ai fini della cessione della qualifica soggettivadal delegante al delegato ma come modalità di adempimento degli obblighipenalmente rilevanti di cui il delegante è garante in modo originario, saràquest’ultimo a dovere dimostrare di avere adempiuto attraverso il conferimentodella delega di funzioni, la cui esistenza dovrà essere dimostrata inmodo rigoroso ma comunque utilizzando tutti i mezzi di prova ammessinel processo <strong>penale</strong>. Da questo punto di vista, non può essere condiviso l’orientamentogiurisprudenziale che richiede che la esistenza della delega difunzioni debba essere provata per iscritto( 117 ) o addirittura attraverso formedi pubblicizzazione del trasferimento di funzioni quali, ad esempio, leannotazioni nello statuto della società( 118 ), in quanto nel processo <strong>penale</strong>,ai sensi degli artt. 192, 193 c.p.p., fermo rimanendo l’obbligo di motivazione,il giudice è libero di attribuire a ciascun elemento di prova la rilevanzaprobatoria che, in relazione al caso concreto, reputa più adeguata( 119 ).Una volta dimostrata l’esistenza della delega di funzioni, spetterà poial P.M. nell’ambito dell’accertamento della colpevolezza fornire la provadella insussistenza dei c.d. requisiti di validità. In particolare, il P.M., ai finidell’accertamento della colpevolezza del delegante, dovrà dimostrare, al dilà di ogni ragionevole dubbio, che la delega di funzioni non era necessaria1272 ss.); Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 1987, Dechigi, in Zavalloni Bonaretti, Delegabilitàdella responsabilità <strong>penale</strong> ed amministrativa nell’ambito dell’impresa, Milano, 1991, p.104 ss.; Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 1986, Canarini, in Mass.Giur. del lav. 1986, p. 672.( 115 ) Cfr. A. Fiorella, I principi, cit., p. 115; M. Zalin, Efficacia della delega di funzioni,cit., p. 710.( 116 ) Cfr. A. Fiorella, I principi, cit., p. 124 ss.( 117 ) Cfr. nota n. 106.( 118 ) Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 1986, Canarini, cit. p. 672.( 119 ) Cfr. P. Tonini, Manuale di procedura <strong>penale</strong>, Milano, 2003, p. 194 ss.

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