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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI21Sotto il primo punto di vista, la creazione di un ibrido nasconde la volontàdi aggirare l’ostacolo maggiore – e storicamente più evidente – allapenalizzazione di soggetti collettivi, rappresentato dal dubbio fondamentologico – giuridico di una ‘‘colpevolezza’’ degli enti. Solo per il diritto <strong>penale</strong>,infatti, la costituzione pone il principio di personalità della responsabilità,con tutte le implicazioni che ne derivano nella teoria dell’elementooggettivo del reato così come della colpevolezza; problemi di spessorenon diverso si sarebbero posti, d’altronde, con riferimento all’umanitàdelle pene ed al loro finalismo rieducativo; concetti, questi, che, nell’enormitàdel bagaglio culturale che rappresentano sono tutti collegati logicamenteed empiricamente all’autore persona fisica.Il pericolo di una censura d’incostituzionalità – ed, ancor prima, diuna inconciliabilità logica con ben radicati topoi della teoria del reato –hanno consigliato la soluzione di un semplice cambiamento d’etichetta:da qui la scelta definitoria di ‘‘responsabilità amministrativa’’, per quellache, in realtà, rappresenta una forma ibrida ed eccentrica di illecito.Per quanto riguarda la situazione internazionale essa è, in una certa misura,il riflesso di quella interna: la Convenzione europea per i diritti dell’uomonon si occupa ex professo dell’illecito amministrativo, così che il ventagliodi garanzie previsto a livello internazionale in rapporto alle sanzionipenali non è estensibile – almeno se si resta alla lettera della Convenzione– a questo terreno. Fra i principi garantistici previsti in relazione alla sanzione<strong>penale</strong> si pensi, ad esempio, al diritto ad essere informati in tempo utilesui motivi dell’accusa; alla presunzione d’innocenza; al diritto al contraddittorio;alla legalità ed all’irretroattività dei delitti e delle pene; al ne bis in idem.Va detto, ad onor del vero, che qualora venisse qui in considerazione,come qualcuno ipotizza, un ‘‘camuffamento’’ di un illecito <strong>penale</strong> sotto lementite spoglie della responsabilità amministrativa, il ‘‘trucco’’ sarebbeforse destinato a durare poco: da lungo tempo la Corte europea ha, infatti,esteso in via interpretativa all’illecito amministrativo – quando ciò sia suggeritodalla ‘‘qualità’’ del precetto e della sanzione – le medesime garanzieespressamente previste per quello <strong>penale</strong>( 25 ).L’ultima spiegazione della scelta di ‘‘aggiramento’’ del modello <strong>penale</strong>di responsabilità compiuta dal legislatore del 2001 sembra rintracciabile inun esigenza pratica, ritagliata sulle caratteristiche dell’imputato – ente: ilcomma 4 bis dell’art. 13 della legge 537/1997 vieta di portare a detrazionefiscale ‘‘i costi, o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabilicome reato’’( 26 ).Viene qui in rilievo, in definitiva, una scelta di ordine pratico, motivata( 25 ) Cfr. F. Lambertucci, op. cit., p. 677.( 26 ) Su questo aspetto si vedano, in particolare, le osservazioni di O. Di Giovine, op.cit., p. 434, alla nota 26.

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