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344STUDI E RASSEGNEtotale della libertà personale e nella riduzione della persona offesa ‘‘in uncompleto stato di assoggettamento al potere del colpevole( 74 )’’.Non mancavano, peraltro, voci autorevoli che avvertissero l’improduttivitàdella ricerca di una ‘‘soggezione assoluta’’ in senso materiale. Primofra tutti il Manzini, che individuava l’essenza della condizione di schiavitùnella perdita dello status libertatis e nella conseguente ‘‘costituzione di unrapporto di padronanza’’, e che concepiva la lesione degli aspetti materialidella libertà personale come un mero riflesso di quel particolare rapporto.Conviene riportare il passo che riassume il pensiero dell’illustre Autore:‘‘la legge, insomma, vuole prevenire e reprimere la costituzione di rapportidi padronanza, per effetto dei quali un uomo possa venire a trovarsisotto l’altrui illegittima potestà, con perdita più o meno ampia della proprialibertà di movimento, di determinazione e di azione. Il delitto, pertanto,implica non solo una restrizione (che può spingersi fino alla privazione)della libertà personale del soggetto passivo, ma altresì e indispensabilmenteun più o meno ampio assoggettamento a servizio (gratuito o retribuito),senza del quale potrà immaginarsi prigionia o altro, ma non schiavitù o altracondizione analoga’’( 75 ).tà, la quale costituisce uno dei diritti ingeniti e primitivi della natura umana, come una diquelle condizioni senza cui l’uomo rimarrebbe svestito della qualità che lo distingue daglialtri esseri. La libertà dell’uomo individuo non è l’injuriae licentia, ma quell’autonoma riconosciutae protetta dalla legge, in virtù della quale l’uomo deve essere rispettato nel liberodeterminarsi ai vari atti della vita, finché non leda la libertà degli altri e i diritti della leggemedesima. La negazione di libertà èlo stato di violenza, al quale l’uomo soggiace è lavisdalla quale è sopraffatto. La libertà individuale è la costante facoltà dell’uomo di esercitarele attività proprie, così fisiche come morali, a servizio dei suoi bisogni. Senza questo sarebbeinutile l’esistenza e l’integrità personale, le quali non sono beni in loro stesse se non in quantoservono di strumento all’esercizio dell’attività personale. Perciò, in un senso più vasto e in unconcetto più puramente speculativo, la libertà èil diritto, poiché l’idea del diritto si compendianell’idea di libertà, nessuno potendo dire e sentire di essere libero senza al tempo stessoesercitare uno degli speciali diritti che gli competono, sia che usi delle sue facoltà interne odesterne. Però la parola: libertà dev’essere considerata in un senso più concreto, non merapotenza, ma come attuale estrinsecazione della potenza, la quale può essere in qualchesuo momento impedita senza essere tolta’’.( 74 ) Cfr., C. Saltelli -E.Romano Di Falco, Commentario del codice <strong>penale</strong>, cit., p.981 s. ‘‘Il diritto leso è qui la personalità individuale considerata, non come un aspetto o unadirezione determinata della libertà individuale, non come una o più delle singole manifestazioniin cui può esplicarsi la libertà individuale, ma come il complesso di tali manifestazioni,considerate, cioè, nella loro totalità, singolarmente prevedute nelle sezioni che seguono e chesi riassumono nello status libertatis. La personalità individuale, che è la suprema ed essenzialecaratteristica della personalità umana, è, insomma, qui tutelata come un bene inteso comestato di diritto e come stato di fatto. L’individuo cessa, per effetto del delitto contro la personalitàindividuale, di avere una propria personalità, o, se questa gli è conservata come statodi diritto, egli è ridotto, di fatto, in un completo stato di assoggettamento al potere del colpevole’’( 75 ) V. Manzini, Diritto <strong>penale</strong>, cit., p. 55 ss.

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