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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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132SAGGI E OPINIONISi tratta di soluzioni giudicate audaci e temerarie per quell’epoca, eppuredestinate, alla lunga, a prevalere. Non ora però, non subito. Lo confermala legislazione europea continentale settecentesca, e italiana in particolare,che, già poco incline per sua natura ad innovare, mostra, nei rariguizzi di ‘originalità’, di preferire e di recepire i cauti suggerimenti beccarianialla carica ideale insita nei postulati della dottrina progressista e minoritaria.La normativa d’ancien régime rivela l’esistenza d’uno stretto legame tradeferimento del giuramento di verità, tortura e spazi ‘protetti’ riservati alsilenzio, in una prospettiva inversamente proporzionale: ove si insiste suiprimi due aspetti, inevitabile è l’assenza del terzo.Se l’Ordonnance criminelle, nella versione definitiva, si ‘limitava’ nell’art.VII a pretendere il giuramento di verità dell’imputato, anche se ciòsignificava costringerlo a fare dichiarazioni contro se stesso( 89 ), nel dibattitoprecedente si era profilata una certa avversione verso questa scelta, sulpresupposto che il giuramento fosse un istituto contrario al diritto di natura:nul n’est tenu de se condamner soi-méme par sa bouche, che equivalea dire, in conformità ai principi romanistici, che esse inhumanum videtur,per leges quae periuria puniunt, viam periuriis aperiri (C.6.40.2.2). Lamoignon,tra gli altri, rimarcava che il giuramento imposto all’interrogato erastato introdotto non solo in Francia, ma nell’Europa intera dalla consuetudine,non dal diritto; era un’usanza, non un precetto normativo, come attestavaper l’appunto anche Giulio Claro, sostenendo che questo era sìl’uso in Francia, ma anche lo stylus communis Italiae, sebbene riprovatodalla prevalente opinio: «mihi certe haec practica nunquam placuit, quiaest manifesta occasio periurii»( 90 ).Le tesi sposate da quanti adombravano almeno la possibilità di salvaguardarsida se stessi in virtù di un principio naturale, e di ricevere perciòl’interrogatorio senza giuramento, erano definite «tres-grande, soutenue defortes raison [...] mais qu’aiant dépuis communiqué certe ouverture à Messieursles Commissaires du Roi, qui travaillent à la reformation de la justice,di Brugnoli, il quale considera la difesa un diritto naturale ed in ragione di ciò «dev’esserefacoltativo a ciascuno di proporla qual ei la creda opportuna», quindi anche attraverso il silenzio.Ma se concediamo al giudice la possibilità di punire colui che opta per il silenzio ècome se si attribuisse «il diritto di punire un inquisito perché cerca di difendersi» (G. Brugnoli,Della certezza e prova morale cit., § 569, p. 460).( 89 ) Ordonnance criminelle, (1670), rist. anast. Code Louis t. II, in Testi e documenti perla storia del processo, a cura di N. Picardi eA.Giuliani, Milano 1996, art. VII, p. 153. Pergli ultimi sviluppi nel processo francese si veda A. Astaing-G. Clemént, Les ‘‘muets volontaires’’dans la procedure <strong>penale</strong> française de l’epoque moderne et contemporaine, inTijdschriftvoor Rechtsgeschiedenis (Revue d’Histoire du droit – The Legal History Review), 70 (2002),pp. 291-316.( 90 ) I. Clarus, Volumen cit., § Finalis, quaestio XLV, vers. Sed pone, ff. 130-1.

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