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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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SAGGI E OPINIONI177a che egli manifesti la verità, oppure opporsi ad ogni comunicazione che,accertando la verità, ne determini la condanna.In uno Stato libero, di diritto, fino a che punto deve giungere la protezionelegale di tale interesse sociale e fino a che punto l’uso dei mezzi necessaria soddisfarlo deve essere autorizzato? Questo è l’interrogativo chesintetizza tre secoli di storia qui ripercorsi. Da essi emerge, a mio avvisocon evidenza, che la linea di confine tracciata dal diritto tra protezionedegli interessi sociali e individuali è questione politica per eccellenza. Ela risposta fornita dalla legge è nel tempo dipesa dalla fisionomia assuntavolta per volta dal procedimento <strong>penale</strong>.Nella differente posizione giuridica dell’imputato nel processo inquisitorioe accusatorio si trovano le ragioni del diverso grado di tutela concessaal silenzio( 226 ). Nella configurazione del regime e dell’ideologia sottesa alclima politico si trovano invece le ragioni di una diversa inflessione del rapportodiritto-potere e, conseguentemente, della relazione fra imputato emagistratura, tra mezzi di prova e strumenti di autodifesa riconosciuti all’individuo.Da un imputato obbligato con ogni mezzo a collaborare perconsentire all’accusa (prevalente nella dialettica processuale) di conseguirela finalità di ‘costruire’ colpevoli ed evitare l’impunità del crimine, si è passatiad una concezione dell’interrogatorio come strumento di difesa, da utilizzarecon le modalità più ampie possibili per garantire le ragioni del singolo.In altre parole, il ius tacendi si presenta quale banco di prova per cogliereil momento formativo di un processo <strong>penale</strong> ‘moderno’. La tuteladella libertà morale dell’imputato ha rappresentato per lungo tempo l’obiettivod’una cultura volta per volta definitasi illuministica, liberale, garantistica.La concezione del silenzio quale affronto agli interessi superiori di giustiziao semplice alternativa tra le tante possibili armi di discolpa dell’indagatorisiede nella sottile trama intrecciata da questi elementi. Ciascuno diessi apre scorci per ulteriori riflessioni. Nei paragrafi che precedono si èsfiorato il legame tra obbligo di dire il vero, sancito in capo all’imputatomediante il giuramento, e silenzio. Ulteriori profili di interesse derivanodai rapporti tra silenzio e mendacio, ossia tra diritto di non rispondere equello di mentire quale espressione di difesa; tra contumacia e diritto diparola, tra riconoscimento di un diritto totale o solo parziale, meglio ancoraselettivo, tra esercizio del silenzio nel solo interrogatorio o anche in quellospazio procedimentale( 227 ) rappresentato dall’istruttoria in cui possono es-( 226 ) Secondo Amodio il silenzio ha conosciuto nel tempo tre fasi distinte: da dirittonegato a comportamento processuale tollerato a diritto garantito (E. Amodio, Diritto al silenziocit., p. 409).( 227 ) L’espressione è diE.Amodio, Diritto al silenzio cit., p. 416.

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