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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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RECENSIONI E SCHEDE483prevista per la responsabilità delle persone giuridiche è strutturata secondoil sistema dei tassi giornalieri.L’autrice rileva altresì come la sanzione pecuniaria sia contemplata dallegislatore tedesco tendenzialmente in via esclusiva e solo raramente accompagnala pena detentiva. Essa deve in ogni caso essere preferita alla privazionedella libertà personale, che va inflitta solo se indispensabile per glieffetti sull’autore e per la difesa della collettività. È inoltre interessante ilrimedio previsto in Germania per il caso d’inadempimento al pagamentodella multa. A fronte della previsione in via astratta della conversione dellapena pecuniaria in detentiva, viene per lo più praticata l’alternativa concessaa ciascun Länder di sostituire la detenzione con un lavoro svolto inlibertà e non retribuito (pag. 126).La comparazione fornisce informazioni utili anche a sostegno di proposteavanzate dalla dottrina per eliminare le incongruenze relative alla disciplinaitaliana delle sanzioni alternative alla detenzione. Le proposte, peraltrogià fatte proprie dal progetto Grosso di riforma del codice <strong>penale</strong>,riguardano la competenza ad irrogare tali sanzioni. La possibilità, riconosciutadagli ultimi interventi legislativi, di concedere direttamente l’affidamentoin prova, senza che il condannato abbia almeno dato inizio all’esecuzionedella pena, svuota di senso l’attribuzione della competenza ad irrogaretale sanzione ad un giudice diverso da quello di cognizione, qualeappunto il Tribunale di sorveglianza (pag. 150).Al riguardo, l’ordinamento francese costituisce un vero e proprio modello,prevedendo che sia il giudice di cognizione deputato ad irrogare talesanzione, che viene perciò concepita come pena autonoma e non già qualemodalità di esecuzione come nel nostro ordinamento.In modo analogo opera in Inghilterra il community rehabilitationorder, che consiste in un periodo di prova sotto il controllo di un pubblicofunzionario. Il sistema inglese prevede un ulteriore istituto, con finalità deltutto analoghe – Curfew order – ossia l’ordine di stare in un determinatoluogo sotto la sorveglianza di persona a ciò deputata.In questo capitolo, l’autrice ricorda gli esempi spagnolo e francese, giàillustrati all’inizio della seconda parte dell’opera, che contemplano unagamma notevole di sanzioni diverse e alternative alla pena detentiva, comelimitazioni all’elettorato passivo e attivo, al porto d’armi, all’uso della patentedi guida; nonché sanzioni interdittive o inabilitative di funzioni e incarichipubblici, relative alla potestà genitoriale, alla possibilità di frequentaredeterminati luoghi o persone, e infine l’esecuzione di lavori a vantaggiodella comunità sulla scorta del modello inglese. Viene segnalata la disciplinapolacca che prevede, oltre all’obbligo risarcitorio, quello di presentarele proprie scuse alla parte offesa (pag. 154).Nel paragrafo dedicato ai criteri di commisurazione della pena l’autricesottolinea ancora una volta l’estrema discrezionalità riconosciuta algiudice inglese seppur sotto una diversa visuale. L’ordinamento inglese,

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