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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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350STUDI E RASSEGNEconcetto di ‘‘proprietà’’. La fattispecie dell’art. 602 involge, a sua volta, iconcetti di ‘‘alienazione’’ e ‘‘acquisto’’. È evidente che, perché a questi concettigiuridici corrispondano fenomeni materiali suscettibili di assumere rilevanzagiuridica per effetti tanto pesanti, non si può prescindere da un requisitodi ‘‘effettività’’, id est di ‘‘vigenza’’ dell’ordinamento o sistema dinorme che di fatto realizza la proprietà dell’uomo sull’uomo, l’acquisto ela vendita di esseri umani.Quando la norma <strong>penale</strong> si riferisce a un potere corrispondente al dirittodi proprietà su una persona, evoca le fattispecie concrete in cui talepotere si realizza, e cioè quello specifico rapporto di fatto esistente tra l’agentee la persona (resa schiava) che subisce l’altrui potere corrispondenteal diritto di proprietà. In altri termini, la norma <strong>penale</strong> incriminatrice richiamaquella situazione giuridica presente in quello specifico ordinamentoa cui appartengono l’agente e la vittima e che presenta le peculiarità di praticare– se non di definire in una norma cristallizzata e dettagliata – la proprietàdell’uomo sull’uomo.Lo stesso può dirsi per l’acquisto e la vendita: in effetti il legislatore,che all’art. 600 ha usato l’espressione ‘‘esercizio di poteri corrispondential diritto di proprietà’’, all’art. 601 avrebbe dovuto parlare di ‘‘comportamenticorrispondenti all’acquisto o alla vendita’’ della persona, perché, nell’uncaso come nell’altro, la nozione giuridica non può essere riferita all’ordinamentostatale (che, se non riconosce la proprietà sulla persona, inevitabilmentenon riconosce la vendita o l’acquisto della medesima). D’altronde‘‘proprietà’’ e ‘‘vendita’’ sono nozioni giuridiche, e la qualificazione giuridicadi un fatto materiale non è possibile se non riferendosi comunque aunordinamentogiuridico, inteso come sistema di norme provviste di un sufficientegrado di effettiva vigenza. La persona A trasporta una giovane ragazza,sottratta alla famiglia, fino all’appuntamento con la persona B; la personaB consegna del denaro alla persona A e porta via con sé la ragazza. Tuttociò non può essere qualificato come ‘‘alienazione’’ e ‘‘acquisto’’ della ragazzasecondo l’ordinamento statale, ma solo secondo l’ottica del ‘‘sistema di norme’’convenzionalmente accettato da A e B, che consente a B di ritenersi ilnuovo padrone della ragazza, ad A di ritenersi legittimo possessore del denaro.Entrambi sanno bene che non potranno ricorrere a tribunali dello Statose i soldi sono falsi o se la ragazza è gravemente ammalata e inidonea allavoro, ma confidano nel rispetto spontaneo di un ‘‘codice’’ criminale o inmeccanismi sanzionatori di autotutela o di tutela attuata da sodali. Se un similesistema di norme non esiste, e se non esistono di fatto meccanismi dissuasivie repressivi che garantiscano un apprezzabile grado di adeguamentodei soggetti interessati a quel sistema di norme, la consegna di A a B e ilpagamento del prezzo sono un gioco, non una compravendita.Che la condizione di schiavo o di servo, vale a dire di soggetto privatodi fatto dello status libertatis, si definisca mediante il ricorso a categoriegiuridiche, è affermazione gravida di conseguenze concrete. Il punto essen-

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