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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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322STUDI E RASSEGNEdeva le ipotesi di induzione al trasferimento nel territorio di un altro Statodi una persona destinata a esercitare la prostituzione (art. 3, n. 6) e di partecipazionead ‘‘associazioni e organizzazioni nazionali od estere’’ dedite alreclutamento di persone destinate alla prostituzione e allo sfruttamentodella prostituzione (art. 3, n. 7), nonché l’aggravante speciale dell’uso dellaviolenza per queste e per le altre ipotesi dell’art. 3 (art. 4, n. 1). Con questedisposizioni, il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione sembravadestinato a restare interamente racchiuso nel recinto della legge speciale.Dopo la breccia aperta con la sentenza n. 96 del 1981 della Corte costituzionale,e dopo l’ulteriore apertura registrata con l’applicazione dell’art.600 a un’ipotesi – quella dei ‘‘bambini argati’’ – che, pur essendo sociologicamentelontana dalle tradizionali pratiche di schiavitù dell’epocacoloniale, presentava rispetto ad esse il denominatore comune della destinazionedelle vittime al lavoro forzato, intervennero – con un ‘‘peso’’ e unafrequenza incomparabilmente superiori, data la vasta incidenza del fenomeno– le applicazioni in tema di prostituzione forzata, frutto di un’interpretazioneancor più distante dalle ‘‘intenzioni’’ del legislatore, ma comunqueconsolidatasi nel tempo, almeno nella giurisprudenza.Il nuovo orientamento riceveva una sorta di successiva, indiretta ratificada parte del legislatore già con la legge 3 agosto 1998, n. 269, che includevala prostituzione minorile (art. 600 bis) fra i delitti contro la personalitàindividuale, e che esplicitamente qualificava nel titolo del reato (Normecontro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismosessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) losfruttamento della prostituzione e lo sfruttamento sessuale come manifestazionidi riduzione in schiavitù( 31 ).La legge 228 del 2003 conferma il definitivo superamento della que-vendita dei fanciulli, la prostituzione e la pornografia minorili prevede fra l’altro (art. 3) l’obbligoper gli Stati contraenti di assoggettare a sanzione <strong>penale</strong> l’offerta, la consegna o l’accettazione,con qualsiasi mezzo, di un minore a scopo di sfruttamento sessuale, trasferimentolucrativo di organi o impiego in lavori forzati, e altri strumenti di tutela dei minori dallosfruttamento sia lavorativo che sessuale.Il primo dei due Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro lacriminalità organizzata transnazionale del 12-15 dicembre 2000, Protocollo per prevenire, reprimeree sanzionare la tratta di persone, specialmente donne e fanciulli, che completa la Convenzionedelle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, al quale la novelladel 2003 dichiaratamente s’ispira (si veda, fra gli altri, l’intervento dell’On. A. Finocchiaro,alla Commissione II, Giustizia, seduta del 10 ottobre 2001, e la relazione aldisegno di legge del Governo, Camera dei deputati, n. 1584, del 18 settembre 2001) e la Decisione-Quadrodel Consiglio dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla trattadegli esseri umani, pubbl. in Gazz. Uff. Comunità europee del 1 agosto 2002, parificanoespressamente e compiutamente ogni forma di sfruttamento lavorativo e sessuale.( 31 ) Sul rapporto fra la legge 269 e l’evoluzione della nozione di schiavitù v. G. Porco,Schiavitù cit., p. 733 ss.

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