12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI E OPINIONI159gatorio, nella volontà di mostrare la mancata corrispondenza tra i due attianche ai fini degli effetti, non esita ad affermare che vi è presunzione dellaverità dei fatti in chi non risponde, quasi che il silenzio fosse implicita attestazionedi veridicità( 176 ).Di segno opposto altre decisioni, dove costantemente si insiste sull’intimacorrispondenza tra diritto del giudice a rivolgere qualunque domandaritenuta opportuna per l’accertamento della verità e diritto dell’accusato anon rispondere( 177 ).Non dura a lungo tuttavia il favore verso il primo codice nazionale.Elaborato nell’urgenza che aveva caratterizzato tutti i lavori di codificazioneall’indomani dell’unità politica, il testo viene messo in discussionenel volgere di pochi decenni. Accusato di essere una congerie di difetti tecnico-giuridicie pratici, attirò sudiséuna crociata di critiche, tanto che findai primi anni della sua applicazione Parlamento, dottrina e mondo forensesollecitarono una solerte riforma( 178 ).Tra i temi sul tavolo degli interventi svetta la necessità di migliorare lacondizione dell’imputato e dell’esercizio della difesa. Una panoramica dellelegislazioni straniere( 179 ) convince della improrogabilità di interventi voltia fornire maggiori strumenti a protezione dell’individuo nel momento del-( 176 ) Corte di Appello di Genova, 9 marzo 1888, in Giurisprudenza Italiana, 40 (1888),p. II, col. 727-8.( 177 ) Si veda, ad es., la decisione della Cassazione di Firenze del 31 ottobre 1885, dovesi legge che in omaggio al diritto di difesa il giudice non può imporre all’imputato di rispondereall’interrogatorio, per la «potentissima ragione che nemo potest cogi praecise ad factum»(Corte di Cassazione di Firenze, 31 ottobre 1885, Natale, citata in Rivista <strong>penale</strong>, 25 [1887],p. 136, nt. 1), così come la sentenza della Cassazione del 28 novembre 1912, ric. Bettmann,in Giustizia <strong>penale</strong>, XIX, col. 522. Le pronunce giudiziali specificavano che al silenzio l’imputatopoteva determinarsi da sé o in seguito a suggerimento del difensore; ma era consideratoillegale un qualsiasi incitamento da parte di chi dirige l’udienza, anche se espresso sottoforma di consiglio, a rimettersi ad interrogatori precedenti o a ciò che avrebbe potuto dire ildifensore (Cassazione di Torino, 22 luglio 1886, ric. Fratelli Corallo, inRivista <strong>penale</strong>, 25[1887] p. 136). Al contrario, la facoltà di rimettersi è concessa all’imputato, che esercita cosìil suo diritto di tacere (Cassazione di Firenze, 31 ottobre 1885, ric. Podestà, inRivista <strong>penale</strong>,24 [1886], p. 538; e ancora 11 novembre 1890, ric. Orsi, inRivista <strong>penale</strong>, 33 [1891], p. 74).Nel caso poi che l’imputato rifiuti di rispondere in sede di giudizio, si deve dare lettura dell’interrogatorioprecedentemente dato (Cassazione, 27 novembre 1895, ric. Falani, inGiustizia<strong>penale</strong>, I, col. 1533) e lo stesso vale se l’imputato rinvia ad altro interrogatorio (in sensocontrario Cassazione, 14 febbraio 1896, ric. Abate, inRivista <strong>penale</strong>, 43 [1896], p. 402).( 178 ) Per una panoramica delle critiche rivolte al codice del 1865 cfr. M. N. Miletti,Un processo cit., p. 2 e pp. 80-92.( 179 ) Cfr. sul punto Atti parlamentari, Camera dei deputati (n. 266), Progetto del Codicedi procedura <strong>penale</strong> per il Regno d’Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazionepresentato dal Ministro di Grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) nella seduta del28 novembre 1905, parte II Disegno di legge e Testo del Codice, Roma 1905, sez. VII, n.LXXIII, pp. 334-6, nt. 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!