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SAGGI E OPINIONI175Il legislatore del 1913 venne sospettato d’aver voluto agevolare gli imputati,d’averli istigati a tenere un comportamento contrario al diritto, diaver tutelato oltre misura chi, spontaneamente, aveva deciso di porsi aldi fuori della legalità( 223 ).Ancora una volta la magistratura, attraverso le sue osservazioni, ribadiscela propria contrarietà a quanto stabilito nel codice previgente eplaude alla soppressione dell’avvertimento realizzata dal testo del Trenta,mostrando una sostanziale coerenza e fedeltà alla difesa del proprio ruoloe della propria dignità( 224 ).fornire una valida chiave di lettura della scelta compiuta dal legislatore fascista. Per la posizionequi indicata rinvio a C. Conti, L’imputato cit., p. 15.( 223 ) La relazione del Guardasigilli al Progetto preliminare è a dir poco illuminante sull’ideologiaispiratrice del codice Rocco. Ribadito che si mantiene all’interrogatorio il caratteredi mezzo di difesa, si precisa la necessità della soppressione dell’obbligo di avvertimento,imposto al giudice dal c.p.p. del 1913. «Questo monito è superfluo, se con esso si vuol direche il silenzio dell’imputato non impedisce il corso dell’istruzione; è dannoso e disdicevole,se con esso si vuole avvertire l’imputato della facoltà che ha di tacere. Non si tratta di uninteresse legittimo dell’imputato, che, per dovere di lealtà e di obiettività, convenga farglipresente ad opera del giudice; ma di un interesse che per se stesso contrasta con quello dellagiustizia (e non precisamente con quello dell’accusa; non si tratta di un rifiuto conforme aldiritto, ma di un rifiuto contrario al diritto, che tuttavia non dà luogo all’applicazione di sanzioni,perché data la particolare condizione dell’imputato e il principio nemo tenetur se detegere,si ritiene equo lasciare impunito, a differenza di ciò che avveniva in parecchie legislazionidel tempo intermedio» (Lavori preparatori del codice <strong>penale</strong> e del codice di procedura<strong>penale</strong>, vol. VIII: Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura <strong>penale</strong> con la relazionedel guardasigilli on. Alfredo Rocco: Relazione, Roma 1929, capo IX, p. 71). Cfr. F. P. Gabrielli,voce Interrogatorio (Diritto processuale <strong>penale</strong>) ,inNuovo Digesto Italiano, vol.XVII, Torino 1938, p. 81, § 6 e anche in Novissimo Digesto Italiano, vol. VIII, Torino1962, p. 923, § 6.( 224 ) A differenza della magistratura, le Università mostravano rammarico per la soluzionenormativa adottata dal codice. L’Ateneo di Pisa, ad es., rilevando che l’interrogatorio sisvolgeva prevalentemente nell’interesse dell’imputato, torna ad abbracciare posizioni quasida giusnaturalismo moderno: precisando che la mancata risposta alle domande non è comportamentopenalmente reprensibile, si richiama l’idea che l’imputato agisca per un naturaleimpulso di salvezza. L’avvertimento contemplato dall’art. 261 del c.p.p. del 1913 era pertantoun utile strumento difensivo, che ora, nella stesura del nuovo testo, viene a mancare (Lavoripreparatori del codice <strong>penale</strong> e del codice di procedura <strong>penale</strong>, vol. IX osservazioni e propostesul progetto preliminare di un nuovo codice di procedura <strong>penale</strong>, parte III, articoli 22-407, Roma 1930, capo IX, p. 395). Di parere contrario il Sindacato degli avvocati di GeraceMarina («e ben fu soppresso l’inutile monito all’imputato , che ove non voglia rispondere,che si procede oltre»: ivi, p. 395), della Sezione Corte d’Appello di Potenza (ivi, p. 396), dellaCommissione Reale Avvocati di Torino («il capoverso dell’art. 366 ha emendato la menofelice formula del capoverso dell’articolo 261 del Codice di procedura <strong>penale</strong> vigente. Unquasi invito indiretto del giudice all’imputato a non rispondere non potrebbe approvarsi.Che malgrado il rifiuto di rispondere dell’imputato si procedere nell’istruzione è disposizionecongrua e sufficiente»: ivi, p. 396), la Commissione Reale Avvocati e Sindacato Avvocati eProcuratori di Trieste (che reputa «illogico, superfluo e disdicevole» l’obbligo di avvertimento:ivi, p. 396), le Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Vercelli (che denunciava da

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