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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE401autotutela che porti all’esclusione di chi vìola le regole del mercato, dellaconcorrenza e del sistema <strong>penale</strong>.Nello specifico, il dlg. 385-1993 all’art. 7 occupandosi dell’attività divigilanza della Banca d’Italia ribadisce la configurabilità di un segreto d’ufficioopponibile alle pubbliche amministrazioni ma non alla magistratura<strong>penale</strong>: il segreto non copre i casi previsti dalla legge per le indagini su violazionisanzionate penalmente.L’aspetto maggiormente rilevante, però, non è tanto quello della rispostaalle richieste provenienti dal pubblico ministero, quanto quello diun eventuale obbligo di denunciare i fatti di rilievo <strong>penale</strong> emersi a seguitodell’attività di vigilanza: i dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio dellefunzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamenteal Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumonola veste di reati.La norma, dunque, vieta al singolo dipendente dell’organo di controllodi denunciare direttamente all’autorità giudiziaria fatti di rilievo <strong>penale</strong> edindica come destinatario esclusivo il Governatore (analoga disposizione siritrova anche nel dlg. 58-1998 all’art. 4, comma 11).Con riferimento al dettato legislativo, il Governatore ha il dovere didenuncia, come ogni altro pubblico ufficiale, allorché ravvisi nel fatto ilfumus di un reato: e reato significa un fatto che, per la contemporanea presenzadell’elemento oggettivo e di quello soggettivo, può corrispondere almodello astrattamente delineato dalla norma incriminatrice. Né le difficoltàinerenti la valutazione tecnica circa la configurazione del fatto come reato,difficoltà particolarmente accentuate in un settore quale quello dei reatibancari, sono sufficienti a trasformare la situazione soggettiva di obbligoper il Governatore in un potere discrezionale.È da escludere, dunque, che le norme vogliano consentire al Governatoredella Banca d’Italia (o al Presidente della CONSOB) di valutare seinoltrare o no la denuncia di un’irregolarità di rilievo <strong>penale</strong>, rendendofacoltativa una segnalazione che la loro veste pubblica rende invece obbligatoria.‘‘Questa canalizzazione delle notitiae criminis risponde allo scopodi consentire all’autorità l’immediata instaurazione del contraddittoriocon gli interessati e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari a tuteladel mercato, rimanendo ovviamente esclusa ogni valutazione discrezionalesulla trasmissione dell’informativa alla Procura della Repubblica competente’’(59 ).In questo modo, senza escludere il diritto-dovere dell’autorità giudiziaria(ex artt. 112 Cost. e 50 c.p.p.) di avviare indagini sugli eventuali reati( 59 ) Seminara, La tutela <strong>penale</strong> del mercato finanziario, in AA.VV., Manuale di diritto<strong>penale</strong> dell’impresa, Bologna, 2000, 527.

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