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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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450GIURISPRUDENZA COMMENTATAnei confronti del cittadino che ha commesso un delitto comune all’estero nei confrontidi uno straniero, sia necessario che questi sia venuto a trovarsi nel territorio delloStato( 2 ): ciò potrebbe affermarsi sulla base di un’interpretazione logica e sistematicadelle varie proposizioni nelle quali si articola la norma, che andrebbe, pertanto, considerataunitariamente, come un complesso di disposizioni integrantesi fra loro. Bisognerebbequindi considerare che la presenza del reo nel territorio dello Stato, nonostantene sia fatta menzione solo nel comma 1, sia necessaria in tutte le ipotesi formulate neitre commi dell’art. 9 c.p. Se tale condizione, infatti, è prevista dal primo comma dell’art.9 per i reati più gravi, a maggior ragione dovrebbe ritenersi necessaria per i casi menogravi previsti dai capoversi della norma stessa, che non sono in contrasto con la primaparte, né risultano in se stessi completi e autonomi, ma dipendono, come necessariaconseguenza, dalle premesse poste nel comma 1. Un ulteriore sostegno di tale interpretazioneparrebbe essere offerto dal comma 3 del medesimo articolo: si può infatti parlaredi ‘‘estradizione’’ o di ‘‘mancata estradizione’’, solamente in quanto si abbia la disponibilitàdel reo o del presunto reo.Si ritiene inoltre che, per il verificarsi della condizione richiesta, sia sufficiente lamateriale presenza del soggetto per almeno un giorno, qualunque ne sia stata la causa;non ha rilievo dunque, né il motivo della presenza del soggetto nel territorio, né la duratadella presenza stessa.Il verificarsi della presenza del reo, infatti, è da riferirsi al momento di eserciziodell’azione <strong>penale</strong>, non rilevando che la stessa sia poi venuta meno( 3 ).Ritiene lo scrivente che la presenza del reo debba in ogni caso considerarsi unacondizione di procedibilità, nonostante non sia uniforme il pensiero sulla sua qualificazionegiuridica, se debba essere considerata cioè una condizione di procedibilità odipunibilità( 4 ). Per la prima tesi propendono parte della giurisprudenza di legittimità ( 5 )e della dottrina( 6 ) secondo cui, analogamente alla richiesta, all’istanza e alla querela,anche la presenza del reo nel territorio dello Stato è condizione che non attiene allastruttura del fatto-reato o alla sua punibilità, bensì alla procedibilità dell’azione <strong>penale</strong>,soggiacendo quindi alle regole proprie delle condizioni di procedibilità, con la conseguenzache l’inizio di tale presenza costituisce il dies a quo di decorrenza del termineper l’esercizio dell’azione <strong>penale</strong> ( 7 ).A sostegno della natura processuale della presenza del reo nel territorio delloStato, è stata osservata l’irragionevole conseguenza derivante dall’applicazione, al c.d.( 2 ) Tale interpretazione trova riscontro anche nella relazione ministeriale al progettodel codice <strong>penale</strong>. Per ulteriori approfondimenti, cfr. Lavori prep., vol. V, t. 1, p. 42: ‘‘Cosìnell’una ipotesi come nell’altra si richiede che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato’’.( 3 ) Così Cass. pen., 19 aprile 1971, in Giust. pen., 1972, III, 19, 24; secondo un altroorientamento (Cass. pen., 13 giugno 1991, n. 188032), è necessario, invece, che la presenzavi sia alla definizione del giudizio di merito.( 4 ) Bricola, Punibilità (condizioni obiettive di), inNsD, XIV, 1967, p. 601; Antolisei,Diritto <strong>penale</strong>. Parte generale, Milano, 1989, p. 754.( 5 ) Cass. pen., 10 maggio 1991, in Cass. pen., 1992, p. 3041.( 6 ) Cfr. Mantovani, Diritto <strong>penale</strong>, Padova, 1992, p. 816; in senso conforme, Manzini,Trattato di diritto <strong>penale</strong> italiano, Torino, 1986, I, p. 474; Pannain, Manuale di diritto<strong>penale</strong>, Torino, 1967, p. 188; Antolisei, Manuale di diritto <strong>penale</strong>, cit., p. 661; Fiandaca-Musco, Diritto <strong>penale</strong>. Parte generale, Bologna, 2001, p. 752.( 7 ) Cass. pen., 29 gennaio 1993, Shoukry Tarek, in Mass. Uff., n. 193321.

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