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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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396STUDI E RASSEGNE– all’autorità di controllo, la quale può attuare la sua peculiare funzione divigilanza e guida mediante uno screening informativo che consenta di esseregarante della legalità, del corretto funzionamento del mercato e dell’efficienteallocazione del risparmio e delle risorse economiche;– alla repressione dei fenomeni criminali, in quanto si può tranquillamenteaffermare che il primo motivo di impunità per un illecito è la mancataconoscenza che l’illecito sia stato compiuto.Le fattispecie penali poste a presidio del corretto funzionamento dell’attivitàbancaria e finanziaria, unitamente alla necessità di garantire l’effettivoed efficiente esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dall’ordinamentoall’organo di controllo, e segnatamente alla Banca d’Italia, hanno determinatola coesistenza nel sistema di diverse incriminazioni specificamente delineate,oltre a quelle contenute nel codice <strong>penale</strong>.Ma ‘‘non esiste una ricca casistica giurisprudenziale di queste responsabilità.Le ragioni possono consistere tanto nella intrinseca «specificità»delle norme incriminatici, peraltro spesso modificate, e delle condotte sanzionate,quanto nella scarsa attenzione sino ad ora prestata al mondo bancarioda parte della magistratura inquirente. La quale, attivandosi di normasulla base di una notitia criminis, difficilmente indaga autonomamente inun terreno che non le è congeniale. E d’altro canto la complessa proceduracon la quale l’organo di vigilanza vaglia i presupposti per attivare le Procuredella Repubblica rende molto rare le segnalazioni di reato. Nondimeno,la progressiva sensibilizzazione della magistratura nei confronti deicrimini economici, il riconoscimento della loro incidenza sul corretto svolgimentodell’attività imprenditoriale pubblica e privata, l’allarme socialeevocato da eventi enfatizzati dai mezzi di comunicazione lasciano ragionevolmentesupporre che questo campo sarà, nel futuro, battuto con crescentetenacia e professionalità’’( 52 ).Problematica notoriamente esistente nei rapporti tra autorità giudiziariae settore creditizio per quanto attiene in senso ampio l’acquisizioned’informazioni da parte della prima nei confronti del secondo ed alla regolamentazionedelle relative procedure: ‘‘si deve constatare necessariamenteun elevato tasso di conflittualità, più o meno latente e talvolta conclamatoin modo clamoroso, o quanto meno d’incomprensione reciproca fra i dueinterlocutori del confronto’’( 53 ).L’impresa-banca, infatti, raccoglie, gestisce e conserva, in termini traloro logicamente e strettamente interdipendenti, denaro e informazioni:sia nella fase della raccolta del risparmio che in quella di esercizio del cre-( 52 ) Nordio, Commento all’art. 134 T.U., inEllero-Nordio, Reati societari e bancari,Padova, 1998, 273.( 53 ) Flick, Informazione bancaria e giudice <strong>penale</strong>: presupposti di disciplina. Problemi eprospettive, inBanca Borsa e Titoli Credito, 1988, I, 441.

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