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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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114SAGGI E OPINIONIsone’ e non di ‘testimoni’) consente di ricomprendere nel novero di soggettisottoponibili ad interrogatorio anche quel dichiarante che sia a suavolta imputato in altro processo. Ne discende, ovviamente, che se un imputatosceglie di accusare altri davanti al giudice, secondo l’art. 111 rinunciairrevocabilmente al diritto al silenzio.Le indicazioni programmatiche costituzionali si sono tradotte nellalegge n. 63 del 2001, che, relativamente al tema di cui si tratta, ne ha innovatoin modo significativo i connotati originari, in seguito alla riformulazionedel terzo comma dell’art. 64 del c.p.p. e all’inserimento di una nuovadisposizione, il terzo comma bis. Ebbene, nel 3º comma dell’art. 64 alpunto b la norma ribadisce che prima dell’inizio dell’interrogatorio la personadeve essere avvertita che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda(14 ) (avvertimento che era presente anche nella versione originariadell’art. 64). Al punto c invece, in ottemperanza al dettato costituzionale,stabilisce che qualora egli renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilitàdi altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone.Questa è la novità più rilevante e discussa della riforma: nella fase dibattimentalepuò accadere che uno stesso soggetto rivesta contemporaneamentee contestualmente la qualifica di imputato e di testimone( 15 ); il passaggiodall’una all’altra genera ‘conflitto di posizioni’, precisamente fra lafacoltà di non rispondere propria dell’imputato e l’obbligo di risponderesecondo verità esistente in capo al testimone ex art. 197 bis c.p.p.Uno dei risultati di attuazione dell’art. 111 della Costituzione sta proprioin questo: una consistente riduzione dell’incompatibilità a testimoniareex art. 197, poiché cade il divieto di sentire come teste l’imputatodi reato connesso a quello per cui si procede e l’imputato di reato collegato.Si nota dunque come, accanto all’avvertimento, per così dire, tradizionalerivolto all’imputato, le legge ne sottintende un altro di segno oppostoper rendere edotto l’interrogato sugli effetti delle sue dichiarazioni. In praticaegli deve innanzitutto sapere, sul modello angloamericano, che quantoda lui riferito all’autorità procedente potrà essere sempre utilizzato nei suoiconfronti, seppur nei limiti sanciti dalla legge processuale in ordine all’ef-( 14 ) Sono fatte salve le domande che riguardano le sue generalità, sulle quali grava unvero e proprio obbligo di rispondere secondo verità e di cooperare con l’autorità indagante,poiché tali dichiarazioni non intaccherebbero l’esercizio del diritto alla difesa (così O. Campo,Interrogatorio: 1) interrogatorio dell’imputato, inEnc. Dir., XXII, Milano 1972, p. 342;cfr. anche O. Mazza, Interrogatorio ed esame dell’imputato: identità di natura giuridica e diefficacia probatoria,inRiv.it.dir.proc.pen., 1994, p. 836; Id., L’interrogatorio e l’esame dell’imputatocit., pp. 113-114).( 15 ) Si sostiene che ciò avvenga per la prima volta in Italia: cfr. P. Tonini, Il diritto aconfrontarsi con l’accusatore, inDir. pen. proc., 1988, p. 1511; Id., L’alchimia del nuovo sistemaprobatorio: una attuazione del giusto processo?, inGiusto processo cit., pp. 7-8.

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