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300STUDI E RASSEGNEefficacia liberatoria quantomeno in quei casi, che la dottrina francese definiscedi ‘‘designation primaire de responsable’’( 86 ), in cui la delega di funzioniavviene nei confronti di un soggetto non solo nominativamente individuatodal legislatore ma i cui poteri sono stati predefiniti analiticamente dalla legge.In questi casi, dal momento che il contenuto della posizione di garanzia deldelegato è predefinita dal legislatore, la delega potrebbe svolgere efficaciacostitutiva sul versante della responsabilità del delegante. Così, ad esempio,si pensi all’art. 19 del D.lgs. 626/1994 che fissa in modo espresso i poteri delresponsabile della sicurezza, e all’art. 6, comma 1, del D.lgs. 496/1996 cheesonera il committente dagli obblighi trasferiti al responsabile dei lavori inquanto i suoi poteri sono stati predeterminati dalla legge.Sennonché, a ben vedere, in casi come questi in cui i la ripartizione deipoteri e degli obblighi penalmente rilevanti non è effettuata dal deleganteattraverso la delega di funzioni ma dalla legge, poiché non ci sono poteri datrasferire non sembra si possa parlare di delega di funzioni in senso proprio,quanto piuttosto di atto di nomina idoneo ad individuare i soggettiresponsabili che l’ordinamento ha costituito garanti a titolo originario dell’adempimentodi obblighi penalmente rilevanti( 87 ).Orbene, se alla delega di funzioni propriamente intesa, non è possibilericonoscere rilevanza liberatoria di responsabilità occorre però attribuirlepiena efficacia sul piano della colpevolezza. In effetti, la compatibilitàcon il principio di personalità della responsabilità sancito dall’art. 27 dellaCostituzione dei reati propri che limitano il novero dei soggetti attivi delreato in funzione del ‘‘ruolo’’ ricoperto nell’ambito delle organizzazionicomplesse è assicurato, da un lato, dal riconoscimento ai soggetti costituitigaranti dell’adempimento degli obblighi penalmente sanzionati della possibilitàdi avvalersi della delega di funzioni per il loro adempimento; e dall’altrolato, dalla corretta applicazione dei criteri di imputazione soggettiva,in particolare sotto il profilo della colpa( 88 ).Dunque, in presenza di una delega di funzioni effettivamente rilasciatadal delegante, in caso di inadempimento degli obblighi delegati, la sua re-corsuale – del datore di lavoro in relazione alle violazioni poste in essere dal dirigente nell’espletamentodelle mansioni affidategli e delle quali il primo sia venuto a conoscenza, attesta,inequivocabilmente, come la distribuzione a tale categoria di obbligati di specifici compitiin materia di sicurezza del lavoro non importa, contro quanto viceversa sostenuto dall’indirizzofunzionalista, un’efficacia liberatoria tout court del dante incarico in ordineall’inosservanza degli obblighi connessi alle mansioni devolute al dirigente»; T. Vitarelli,Le responsabilità, inLe deleghe di poteri, cit., p. 43-44.( 86 ) Cfr. M. Catala, Notion de Délégation: formes, conditions, limites et cas, in La responsabilitédes chefs d’enterprise en matiere d’hygiene et de securité du travail, JCP, 1976, p.161.( 87 ) Cfr. G. Morgante, Le posizioni di garanzia, cit., p. 108.( 88 ) Cfr. D. Pulitanò, voce Igiene e sicurezza, cit., p. 107.

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