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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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354STUDI E RASSEGNEficiali, trattandosi pur sempre di interpretare una relazione interpersonalein relazione a categorie giuridiche. Verificare se alla persona offesa sia precluso,per effetto di una delle condotte tipiche indicate dalla norma, l’eserciziodelle situazioni giuridiche che compongono lo status libertatis, e se ilsoggetto attivo eserciti sulla persona offesa una potestà giuridicamente piena(nel caso della schiavitù), o limitata al particolare uso al quale è finalizzatolo sfruttamento (nel caso della servitù), è comunque un’analisi che puòessere condotta sulla base di dati obiettivi e di processi logici manifestabilinella motivazione di un provvedimento giudiziario.6.5. Individuato il nucleo essenziale della condizione di schiavitù e dellacondizione di servitù, i ‘‘fondamentali’’ delle due fattispecie sono ricavabilisenza particolari difficoltà. Si tratta in entrambi i casi di reato a effettipermanenti, poiché le condotte devono produrre uno status o condizionepersonale che, come ogni altro status, non può per sua natura essere istantaneo.Anche se, come si è visto, il dato testuale suggerirebbe di qualificarela fattispecie della riduzione o mantenimento in schiavitù come reato dimera condotta, l’esercizio di uno o più poteri corrispondenti al diritto diproprietà deve – per essere qualificato tale, e non identificarsi nella semplicefruizione di prestazioni personali – produrre o perpetuare la condizionepersonale propria dello schiavo. Il connotato di continuità èrichiesto in relazionealla condizione della persona offesa, e nulla autorizza a trasferireindebitamente quel requisito alla condotta del soggetto attivo: non è possibileescludere a priori, anche se è assai difficile ipotizzare in pratica,che una soggezione continuativa sia prodotta mediante una condotta istantanea,e non vi è quindi alcun dato testuale o sistematico che induca a includerefra gli elementi della fattispecie il requisito dell’abitualità della condotta.Entrambe le ipotesi criminose prevedono il dolo generico( 88 ), mentre( 88 ) In senso contrario sembra esprimersi Cass., Sez. fer., 10 settembre 2004, B.S., almenoper quanto può desumersi dalla sintesi esposta in Dir. pen. proc., 2004, n. 12, p. 1487 s.Il S.C. osserva che ‘‘nell’ambito dei delitti contro la libertà individuale ed in maniera più specificasotto il profilo della tutela della personalità individuale’’ il che indica ‘‘nella tutela dell’autodeterminazionee della affermazione della personalità individuale’’ deve ricondursi ilbene giuridico protetto in tale specifico ambito normativo. E pertanto il delitto è ipotizzabilesolo allorché la affermata ‘‘signoria’’ dell’uomo sull’uomo si traduca, o sia finalizzata a tradursi,nello sfruttamento della persona o del lavoro. Pertanto la cessione di un neonato, uti filii,verso il pagamento di una somma di denaro o altra utilità, proprio perché non implicante ilfine di lucro o di altra utilità, non può sussumersi nell’ambito della fattispecie di cui all’art.600 c.p.; né può valere l’argomento della «riserva mentale» di tale futura utilità perché contraria,tale esegesi, ai principi generali del diritto <strong>penale</strong>, che rifiutano la considerazione diqualsivoglia forma di tale riserva in futuro’’. La conclusione cui è giunto il S.C. nel caso concretoappare condivisibile, ma ad essa si poteva pervenire non già facendo leva sull’assenzadel ‘‘fine di lucro’’ in capo agli acquirenti del neonato, ma semplicemente rilevando che ilneonato inserito nella nuova famiglia non vive la condizione di assoggettamento propria del-

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