12.07.2015 Views

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INVIATO SPECIALE47310% dei casi si è assistito a una riforma dell’affermazione di colpevolezzamentre in oltre il 30% a una modifica della sanzione.Piuttosto, per rendere ragionevole la durata dell’appello (estremamentevariabile nei vari distretti), bisognerebbe eliminare i tempi morti, determinatida diversi fattori, quali il ritardo nella trasmissioni degli atti algiudice ad quem, i tempi di fissazione del Presidente o della Corte o dellasezione o delle sezioni penali, a seconda dello organizzazione; i criteri difissazione delle udienze e, infine, i rinvii per difetti di notifica. A questo riguardo,potrebbe essere presa a modello la cassazione, la cui organizzazione,pur considerando l’elevato numero di ricorsi che alla stessa pervengono,è parsa efficiente anche sotto il profilo dell’utilizzazione dei tempi.Il prof. Enzo Zappalà ha messo in luce, infine, che le prospettive diriforma devono necessariamente combinare due criteri fondamentali: lapresunzione di non colpevolezza e la durata ragionevole del processo, intesanon solo come connotato della giurisdizione ma anche come dirittodell’imputato a una durata ragionevole, senza trascurare la considerazioneche l’inosservanza della ragionevole durata del processo giova al colpevolema nuoce moltissimo all’innocente.Pertanto, una riforma delle impugnazioni dovrebbe, anzitutto, disconoscerei diritti contro il processo, vale a dire l’uso strumentale di atti processualiper effetti che non sono tipici dell’atto stesso.Quanto al problema della prescrizione, si è ribadito la sussistenza deldiritto alla prescrizione del reato già realizzata (ossia se il reato è prescritto,la persona ha diritto di non essere punita per quel reato appunto perchéestinto per prescrizione). Diversa da quella appena esaminata è, invece, risultatal’ipotesi in cui si è assistito a un uso strumentale delle impugnazioniper tendere alla prescrizione del reato (non ancora realizzata). Invero, perrisolvere questo problema, sarebbe sufficiente cambiare i connotati dellaprescrizione, qualificandola non come causa estintiva del reato ma dell’azione.Andrea Paolo Casati

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!