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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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INVIATO SPECIALE463novazione intervenuta in relazione alla redazione parcellizzata della sentenzaper reati plurisoggettivi.Quanto al ricorso per cassazione (e, a tal proposito, non va dimenticatoche in origine il giudizio di cassazione era ancorato prevalentementealla difesa dello ius constitutionis che poteva anche prevalere sullo ius litigatoris)sièassistito a una lenta trasformazione dello stesso da strumentoeccezionale a rimedio normale: ciò èavvenuto per effetto della progressivadilatazione delle categorie dei legittimati a impugnare, dei provvedimentiimpugnabili e dei motivi di ricorso deducibili.Da ultimo, il relatore ha sottolineato che la giurisdizione deve essereaffermata come valore: a tal proposito, non va dimenticato che le normesull’obbligatorietà dell’azione <strong>penale</strong>, sul contraddittorio per la prova esul ricorso per cassazione sono inserite (nella Costituzione) tra le normesulla giurisdizione: ciò significa che nella giurisdizione confluiscono ius constitutionise ius litigatoris che rappresentano, pertanto, non due diverserealtà ma la medesima.2. Riguardo all’appellabilità, secondo quanto sostenuto dal prof. MarioPisani, non è risultato dall’analisi delle norme costituzionali – in linea del restocon le indicazioni della Consulta – che lo stesso sia un tema costituzionalmentevincolato. Esso non sembrerebbe, inoltre, neppure condizionato dalle fontisovranazionali (ad esempio, l’art. 14, § 5 del Patto sui diritti civili e politici dell’ONUe l’art. 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo),rimanendo pertanto solo una scelta affidata al legislatore ordinario.Alla luce di tale considerazione, il contributo del relatore, volto a rivisitare lamateria in esame alla luce del canone della ‘‘durata ragionevole del processo’’,si è sviluppato attraverso la prospettazione di un triplice ordine di profili.Quanto ai profili di carattere oggettivo, il relatore ha ritenuto opportuno,per ragioni di natura sistematica, mantenere il giudizio d’appello, conriferimento anche ai giudizi in assise, alle sentenze dei giudici monocratici ealle sentenze emesse in contumacia. È stata, inoltre, ribadita l’importanzadi mantenere anche l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.Si è esclusa, peraltro, l’opportunità che il legislatore delinei un catalogotassativo di motivi formalmente predeterminati. Sempre in tema dimotivi, e di spazi di appellabilità, si è auspicato un intervento legislativopossibilmente chiarificatore sul tema dei motivi nuovi di impugnazioneprevisti nell’art. 585 comma 4 c.p.p.Riguardo ai profili di carattere soggettivo dell’appellabilità, sono statiesaminati due problemi. Il primo concernente il tema, di spiccata attualità,relativo all’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento:tale argomento è stato affrontato sia sotto il profilo dell’inadeguatezzadelle argomentazioni dottrinali orientate alla sua abolizione sia sottoquello dei riflessi sistematici e ordinamentali che siffatta proposta di abrogazionecomporterebbe.

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