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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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STUDI E RASSEGNE323stione. Nella formulazione introdotta dall’art. 1, l’art. 600 comma 1, parteseconda, c.p. si riferisce anche alle ‘‘prestazioni sessuali’’ e, fra le aggravantispeciali previste dal comma 3, è compreso il fine di sfruttamento della prostituzione.Per anni la questione è stata se l’art. 600 potesse applicarsi allo sfruttamentosessuale. Con l’affermare la nozione di schiavitù ‘‘di fatto’’ la giurisprudenzadava risposta positiva, e per tal modo intendeva mostrarsi sensibilealla gravità dei fenomeni di sfruttamento etichettati come ‘‘nuoveschiavitù’’ (in gran parte identificabili con il trasporto e l’avviamento forzatoalla prostituzione di giovani extracomunitarie).Più in ombra restava il problema del quando, ossia a quali condizioni,applicare l’art. 600 allo sfruttamento della prostituzione, così come alle altreforme di sfruttamento lavorativo e sessuale dell’essere umano.Se da parte degli uni si ‘‘cestinava’’ una norma giudicata incostituzionaleo virtualmente inapplicabile, in quanto destinata a sanzionare improbabiliriflessi interni di rigurgiti schiavistici registrati in lande remote, daparte degli altri si sottolineava la necessità di ‘‘attualizzare’’ le applicazionidella norma, ma non si producevano troppi sforzi per chiarire a quali condizionila violenza e la sopraffazione producessero una condizione di fattodefinibile come ‘‘analoga alla schiavitù’’, ritenuta riconoscibile dai destinataridel precetto in virtù di referenze storiche universalmente condivise edefinita come soggezione a unà‘signoria assoluta’’, come asservimento ‘‘totale’’o ‘‘completo’’, tale da ridurre l’uomo alla condizione di cosa. Peraltro,la realtà delle nuove ‘‘schiavitù’’ aveva indotto la giurisprudenza a ritenereravvisabile la fattispecie in situazioni nelle quali la condizione di asservimentopresentava spazi più o meno ampi di libertà( 32 ). Quali e quanti potesseroessere questi spazi, perché la soggezione potesse continuare a qualificarsicome ‘‘completa’’ o ‘‘totale’’, restava questione assai poco esplorata.3. Il nuovo reato di ‘‘riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù’’.Struttura della norma.In siffatto panorama interpretativo – sedato dall’intervento delle SezioniUnite, ma con esiti non esaltanti – si inserisce la novella del 2003, prodottodell’esame congiunto di due distinti elaborati, la proposta di legge n.1255 presentata il 9 luglio 2001 da 26 deputati e il disegno di legge n. 1584presentato dal governo il 18 settembre 2001, approvati in un testo unificatodalla Camera dei Deputati il 27 novembre 2001 e sottoposti a progressivemodifiche nell’arco di tre successivi passaggi parlamentari. Scopo dichiara-( 32 ) Per tutte, si veda, Cass., sez. V, 18 dicembre 2000, Gjini, cit., rv., 217846.

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