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SCARICA IL DOC. ALLEGATO : indice_penale_1_2006.pdf

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206SAGGI E OPINIONIdel 15 dicembre 1997, od all’art. 2 della Convenzione di New York per larepressione del finanziamento del terrorismo, del 9 dicembre 1999).La dubbia legittimità di tale integrazione di un requisito costitutivo delprecetto da parte di norme – quali quelle di fonte internazionalistica – cheper il loro carattere necessariamente compromissorio (dovuto all’esigenzadi armonizzazione delle legislazioni interne e dal voto all’unanimità, generalmenteprevisto per l’approvazione delle disposizioni internazionali) presentanoinevitabilmente una strutturale carenza di determinatezza, appareinfatti in contrasto con il principio costituzionale di precisione della normaincriminatrice, nella sua funzione precipuamente individualgarantistica.La norma introdotta all’art. 270-sexies c.p. conferma pertanto la vocazionesimbolico-espressiva e socialdifensiva di una legislazione nata sull’ondadei ‘bisogni emotivi di pena’ indotti dalla percezione (non di radostrumentalizzata) del fenomeno criminale, e dall’esigenza di legittimazione,ancora una volta politica.Si tratta, in termini più generali, della sovrapposizione della sécuritéalla sûreté. Nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del cittadinodel 1879 la sécurité costituiva il diritto del cittadino alla garanzia, daparte dello Stato, della sicurezza: sicurezza, quindi, nel(e mediante lo)Stato; la sûreté indicava il diritto ‘naturale ed imprescrittibile’ dell’uomo:sicurezza (quale sfera di intangibilità) dallo Stato. Le odierne politiche sicuritariehanno ridotto questa dicotomia ad un’equazione, sulla base dell’assiomamistificante secondo cui la sûreté non possa che realizzarsi nella sécurité(61 ).Assioma mistificante, si diceva, in quanto teso ad occultare la reale originedi fenomeni criminali quali in primis il terrorismo; fenomeni che nasconosul terreno di una profonda caduta di legittimazione dell’ordinamento,il cui aspetto primario è proprio l’inefficienza dei meccanismi democraticidi controllo sociale( 62 ).6. L’obiettivo politico di combattere il terrorismo internazionale e lastrumentalizzazione delle istanze repressive scaturite dal diffuso Unsicherheitsgefühlhanno pertanto riproposto, in primo luogo (ma, come si vedràtra breve, non solo) nel settore della legislazione di contrasto al terrorismoe, più in generale, al crimine organizzato, la logica del delitto politico( 63 ),( 61 ) M. Palma, Ristretti e detenuti: la situazione europea, inQG, 2004, 437 ss..( 62 ) E. Resta, Terrorismo e stato della crisi, Quest. Crim., 1979, 27.( 63 ) Nozione che intendiamo con riferimento all’accezione autoritaria, legata ad unconcetto di ‘ragion di Stato’ che da Machiavelli, a Bodin, all’idealismo di Fiche ed Hegel,giunge sino a Carl Schmitt. Accezione, questa, notoriamente contrapposta a quella ‘liberale’,che riconduce al diritto di resistenza (sancito peraltro dall’art. 2 della Dichiarazione del1789, dall’art. 50 del Progetto di Costituzione italiana, dalle Costituzioni del 1946 e 1947

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